Silenzio sull’appalto dichiarato improcedibile per revoca sopravvenuta (TAR Emilia-Romagna n. 287 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta adozione degli atti con cui l’amministrazione esercita il potere richiesto fa venir meno l’inerzia contestata e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non può pronunciarsi sull’obbligo di provvedere quando il procedimento sia stato medio tempore definito o concretamente avviato. La relativa declaratoria consegue alla constatazione del mutamento della situazione di fatto e di diritto intervenuto dopo la proposizione del ricorso. La particolare gravità degli eventi che hanno indotto l’amministrazione a intervenire giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Una società risultava aggiudicataria di una gara indetta da un Comune, tramite la centrale di committenza dell’Unione dei Comuni, per i lavori di miglioramento sismico di un edificio scolastico. L’impresa trasmetteva la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di appalto, ma l’amministrazione non la convocava per la sottoscrizione.

La società proponeva allora ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituiva eccependo la sopravvenuta impossibilità di stipulare il contratto. Nelle more, un evento sismico aveva colpito il territorio comunale e reso inagibile l’immobile oggetto dell’intervento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha chiesto alla centrale di committenza la revoca dell’aggiudicazione, con deliberazione di Giunta assunta a fronte del sisma che aveva interessato il paese. La centrale ha quindi notificato all’impresa la comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca.

Su questa base il Tribunale esclude che possa ancora configurarsi l’inerzia contestata. L’amministrazione ha esercitato il potere richiesto, attivando il procedimento di revoca dell’aggiudicazione; il comportamento omissivo denunciato dalla ricorrente è dunque venuto meno.

Il ricorso avverso il silenzio, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio sottolinea che l’esito è stato riconosciuto dalla stessa ricorrente con la memoria depositata in vista della camera di consiglio.

In punto di spese, il Tribunale valorizza la particolarità e la gravità degli eventi che hanno indotto l’amministrazione ad assumere gli atti, unitamente alle relative tempistiche. Tali circostanze integrano giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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