Silenzio-assenso adesione Fondo Espero e certificazione positiva Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 1 del 10.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti, nell’esercizio della certificazione dei costi dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 47, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, verifica l’attendibilità della quantificazione e la compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Un’ipotesi di accordo che introduce il silenzio-assenso per l’adesione alla previdenza complementare non innova le modalità e le misure della contribuzione poste a carico del lavoratore e del datore di lavoro. L’effetto incrementale sulle adesioni, limitato ai soli assunti dopo il 1° gennaio 2019, va valutato sulla platea effettiva dei potenziali aderenti. La copertura degli oneri è assicurata dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti, con stanziamento statale largamente capiente. Ne consegue la certificazione positiva dell’ipotesi di accordo, con le motivazioni del rapporto allegato.
Il Fatto
Le Sezioni riunite in sede di controllo sono investite dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 31 maggio 2022, pervenuta il 25 ottobre 2023, avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero, anche mediante silenzio-assenso, e la relativa disciplina del recesso del lavoratore.
L’accordo recepisce l’atto di indirizzo del 24 febbraio 2022, adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 41, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che ha indicato quali principi cardine la piena informazione dei lavoratori e la libera espressione della volontà, anche nella forma del silenzio-assenso. La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla certificazione dei costi e della loro compatibilità finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il rapporto ricostruisce il contenuto dell’ipotesi, composta di sette articoli. L’art. 3 prevede l’adesione mediante manifestazione espressa, anche tramite sito web, oppure mediante silenzio-assenso. L’art. 4 impone all’amministrazione, al momento della firma del contratto individuale, un’informativa chiara ed esaustiva sulla previdenza complementare e sul Fondo, espressamente richiamata nel contratto.
Il lavoratore dispone di nove mesi dall’assunzione per aderire, per comunicare la non adesione o per restare inerte, con iscrizione automatica dal primo giorno del mese successivo alla scadenza. La Corte dà atto che l’ipotesi ha esteso l’arco temporale rispetto al periodo minimo di sei mesi indicato dall’atto di indirizzo. L’art. 5, norma di prima applicazione, disciplina i dipendenti in servizio, assunti dopo il 1° gennaio 2019, con comunicazione personale idonea a garantire la certezza della data di ricezione. L’art. 6 riconosce il diritto di recesso entro trenta giorni dalla comunicazione dell’adesione inviata dal Fondo, senza costi e senza obbligo di motivazione.
Sul piano economico-finanziario la Corte rileva che la regolamentazione lascia inalterati i meccanismi della previdenza complementare nel settore pubblico: nulla è innovato quanto alle modalità e alle misure della contribuzione del lavoratore e all’obbligo del datore di lavoro, con contributo fissato nell’1,10% della base di calcolo utile ai fini del TFR. Il silenzio-assenso potrà produrre un effetto incrementale sulle iscrizioni, ma su una platea più limitata, riguardando solo gli assunti dopo il 1° gennaio 2019.
La stima degli effetti, contenuta nella relazione tecnica, è sviluppata sui comparti Scuola e AFAM, ipotizzando turn over al 100%, cessazioni annue al 2,5% e un tasso di adesione sui neoassunti pari al 70%. La Corte sottolinea il disallineamento tra la stima iniziale, pari al 32,5% dei potenziali aderenti, e le adesioni effettive, di poco superiori all’8%, con una previsione a quindici anni di poco superiore al 33%.
Quanto alla copertura, gli oneri trovano fondamento nell’art. 26, comma 18, della legge n. 448/1998, nel CCNQ del 29 luglio 1999, nell’art. 3 del d.l. n. 346/2000 e nell’art. 74 della legge n. 388/2000, che ha elevato le risorse da 200 a 300 miliardi di lire. Le spese sono qualificate come permanenti di natura corrente. Lo stanziamento, appostato nel capitolo 2156 del bilancio dello Stato, risulta ampiamente superiore all’esigenza attuale: su questa base la Corte certifica positivamente l’ipotesi di accordo.
Nota della Redazione
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