Ottemperanza al giudicato civile contro la PA e divieto di rivalutazione automatica (TAR Molise n. 164 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Presupposti dell’azione sono il passaggio in giudicato del titolo e la sua preventiva notifica, munito di attestazione di conformità, nel termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. A seguito delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Sulla somma liquidata dal giudice civile, ormai convertita in debito di valuta, non è dovuta la rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi di cui all’art. 1224, comma 1, cod. civ., salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ..
Il Fatto
Con la sentenza n. 355/2023 del 18.05.2023 il Tribunale di Campobasso aveva condannato la Regione Molise a risarcire al ricorrente i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture, liquidati in € 10.453,80, e a rifondere le spese processuali di € 2.540,00, oltre accessori. La pronuncia non è stata impugnata ed è stata notificata all’amministrazione soccombente il 27 settembre 2024, in copia informatica asseverata, perché vi si conformasse.
Rimasta la sentenza ineseguita, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme riconosciute, con rivalutazione e interessi, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. La Regione si è costituita con atto di stile, senza allegare alcuna prova di adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 29 gennaio 2025. La notifica del titolo, munito di attestazione di conformità all’originale, è avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Tribunale sottolinea che, per effetto delle modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: è sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità.
Quanto all’ammissibilità, il provvedimento ottemperando è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque un titolo azionabile ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede il rimedio proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito il ricorso è fondato, perché la Regione non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento. Il TAR ordina pertanto il pagamento della somma risarcitoria di € 10.453,80, oltre ai soli interessi dalla data della pronuncia, e delle spese processuali di € 2.540,00, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio esclude invece la rivalutazione monetaria. Dal momento della liquidazione giudiziale l’obbligazione si è convertita in debito di valuta: non opera più l’adeguamento inflattivo, ma trova applicazione l’art. 1224, comma 1, cod. civ., con i soli interessi moratori fino all’effettivo pagamento. Il richiamo è all’orientamento di Cass. civ. Sez. III n. 2461 del 4 febbraio 2020, ripreso da Cons. Stato Sez. III n. 5720 del 29 settembre 2020. Il cumulo tra interessi e rivalutazione resta precluso salvo la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., nella specie non fornita, come chiarito da TAR Campania n. 6596 del 30.11.2023 e TAR Lazio n. 697 del 24.12.2021.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione, che dovrà attivarsi su istanza della parte entro ulteriori 30 giorni. Non ravvisa, allo stato, i presupposti per la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione. Le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale