Liste elettorali, timbro di congiunzione e insanabilità delle lacune sostanziali (Cons. Stato n. 3592 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di presentazione delle liste elettorali e delle candidature, le forme assumono un contenuto sostanziale non surrogabile, con la conseguenza che i generali principi di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme non trovano applicazione. Il timbro di congiunzione apposto dal pubblico ufficiale sui fogli separati costituisce elemento indefettibile, poiché la mera spillatura o l’unione mediante nastro adesivo non è idonea a garantire l’unicità sostanziale tra lista e sottoscrizioni. La mancata indicazione della lista nelle dichiarazioni di accettazione della candidatura integra una lacuna sostanziale, non ricostruibile in via indiziaria, essendo la manifestazione di volontà del candidato infungibile. Il soccorso istruttorio ex art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è norma eccezionale, applicabile in modo tassativo ai soli vizi meramente formali, senza che ne derivi dubbio sul contenuto sostanziale dell’atto.
Il Fatto
In occasione delle elezioni comunali, la Commissione Elettorale Circondariale escludeva dalla competizione quattro liste collegate alla medesima candidatura a sindaco. Il contenzioso riguarda una di esse. L’esclusione si fondava su due rilievi: i moduli delle sottoscrizioni non erano numerati e risultavano uniti solo mediante nastro adesivo, senza timbro o firma di congiunzione; le dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere omettevano ogni riferimento alla lista di appartenenza.
I ricorrenti impugnavano il verbale di esclusione davanti al TAR Calabria, deducendo la strumentalità delle forme e il favor partecipationis, e chiedendo l’accertamento del diritto a partecipare alla competizione. Il giudice adito respingeva il ricorso. Proposto appello, la questione approda al Cons. Stato, investito del rapporto tra formalità della presentazione e tutela della genuinità del voto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 28, quarto comma, d.P.R. n. 570/1960, che impone l’apposizione delle firme su moduli recanti il contrassegno della lista, le generalità dei candidati e dei sottoscrittori, con autenticazione delle firme. Nel caso concreto l’atto principale e gli atti allegati constavano di più fogli: solo il primo riportava simbolo, candidato sindaco e nomi dei candidati, mentre gli altri erano uniti con nastro adesivo trasparente, in assenza di timbratura trasversale.
Il Consiglio richiama il principio, già affermato in Cons. Stato, II, n. 6315 del 2021 e Cons. Stato, III, n. 5368 del 2020, secondo cui il timbro o la sigla di congiunzione sono elementi indefettibili quando si utilizzino fogli separati, non essendo sufficiente la spillatura o altra modalità di unione fisica. La timbratura è necessaria ogni volta che sia funzionale ad apprezzare la sostanziale unitarietà del modulo, per avere certezza che gli elettori abbiano consapevolmente presentato proprio quella lista e quei candidati, come ribadito da Cons. Stato, III, n. 2940 del 2019. L’omessa apposizione del timbro non può essere surrogata dall’autenticazione né da elementi estrinseci all’atto.
La Corte sottolinea che la disciplina della presentazione delle candidature non ha rilievo meramente formale: le sue regole mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni. In questa materia, quindi, non operano i principi di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme, perché la corretta compilazione del modulo è funzionale all’interesse superiore a una trasparente competizione elettorale.
Quanto alle dichiarazioni di accettazione, il Collegio esclude che la volontà dei candidati possa ricostruirsi in via indiziaria, valorizzando l’allegazione materiale al fascicolo o le verifiche compiute dalla Commissione. L’elemento qualificante del collegamento alla lista deve fondarsi su esplicita manifestazione di volontà, non suscettibile di ricostruzione postuma, come affermato da Cons. Stato, III, n. 2159 del 2016.
Infine, il soccorso istruttorio è respinto: l’art. 33, ultimo comma, d.P.R. n. 570/1960 è norma eccezionale, interpretabile in modo tassativo e applicabile solo a vizi meramente formali, come chiarito da Cons. Stato, II, n. 4210 del 2023. Nemmeno la dichiarazione postuma del soggetto autenticatore può sanare lacune sostanziali. L’appello è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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