Annullato il diniego paesaggistico fondato su piano caducato e difetto di istruttoria (TAR Sicilia n. 3357 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non può fondarsi su prescrizioni del piano che siano già state annullate con sentenza passata in giudicato, non essendo consentito sorreggere l’atto su norme caducate per via giudiziale. In materia di vincolo archeologico, la valutazione dell’autorità di tutela deve essere rapportata al caso concreto e non risolversi nella mera applicazione astratta del vincolo, che condurrebbe per definizione a un diniego. Il difetto di istruttoria e di motivazione è ravvisabile quando non sia stata verificata in concreto la presenza di reperti e la loro eventuale dislocazione, anche in considerazione del contesto fortemente antropizzato. Il procedimento autorizzativo resta comunque subordinabile, in sede conformativa, alla supervisione archeologica delle attività di cantiere.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una cementeria nel territorio di Augusta, attiva dagli anni Cinquanta e inserita in un contesto segnato da un esteso polo industriale. Sull’area grava un vincolo archeologico risalente al 1953, in ragione della prossimità a un sito archeologico. La società ha presentato alla Soprintendenza la richiesta di nulla osta per un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prescritto dalla Rettifica AIA.

La Soprintendenza ha dapprima comunicato il preavviso di diniego e poi espresso parere negativo, fondandolo su due ragioni: da un lato il contrasto con le norme del Piano Paesaggistico relative ai sottopaesaggi interessati; dall’altro il pregiudizio al giacimento archeologico sottostante. La società ha impugnato gli esiti procedimentali davanti al TAR Sicilia, sede di Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di fare applicazione del principio della ragione più liquida, ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., ritenendo di poter definire la causa sulla questione di più agevole soluzione. Prioritaria è la portata del giudicato formatosi all’esito della sentenza n. 3692/2021 dello stesso Tribunale.

Il parere impugnato si reggeva, sul versante paesaggistico, sulle norme di attuazione dei paesaggi locali interessati. Tali disposizioni sono state oggetto di scrutinio giurisdizionale nella richiamata sentenza, che ne ha accertato l’incertezza del regime di tutela e ha annullato il Piano Paesaggistico nei limiti rilevanti. Non essendo intervenuta impugnazione sul punto, il giudicato si è consolidato. Da ciò deriva che il provvedimento non può sorreggersi su disposizioni caducate per via giudiziale: i motivi terzo, quarto e quinto restano assorbiti.

Gli esiti provvedimentali potrebbero quindi reggersi solo sulla parte relativa alle prescrizioni archeologiche. Su questo terreno il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di vincoli archeologici, le valutazioni dell’autorità di tutela vanno rapportate al caso concreto e non tradotte nella mera applicazione delle norme vincolistiche (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1658 del 2023).

Nel caso in esame le attività istruttorie non risultano espletate in modo adeguato: non è stata verificata in concreto la presenza di reperti da sottoporre a tutela né la loro eventuale dislocazione, pur in un contesto fortemente antropizzato. La documentazione non dimostra che l’intervento ricada integralmente in zona tutelata, essendovi aree attualmente “bianche”, e le vasche di raccolta non risultano collocate nella parte vincolata. Emerge pertanto un palese difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati; in sede conformativa le amministrazioni restano facultate a disporre la supervisione archeologica del cantiere. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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