Silenzio assenso sul parere della Commissione di Riserva e consumazione del potere (TAR Lazio n. 16806 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Commissione di Riserva si intende favorevolmente espresso decorso inutilmente il termine previsto dalla fonte speciale, con consumazione del potere dell’organo collegiale e dell’amministrazione procedente. L’esclusione del silenzio assenso verticale per i procedimenti in materia ambientale, posta dall’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990, non travolge le ipotesi di silenzio assenso già previste da norme speciali anteriori. Il meccanismo semplificatorio opera anche quando la fonte che lo prevede è un regolamento ministeriale, permanendo identica la relativa ratio. Il giudice amministrativo deve esaminare in via prioritaria la censura che evidenzia la più radicale illegittimità, assorbendo le altre solo in via logico-necessaria.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce in forza di concessione un impianto sportivo situato nel perimetro della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Per porre rimedio al rapido deterioramento del manto erboso naturale, chiedeva al Comune, quale ente gestore, l’autorizzazione alla sostituzione del tappeto di gioco con erba artificiale, nell’ambito di un progetto finanziato con fondi pubblici.
L’ente locale esprimeva inizialmente parere favorevole, qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria non soggetta a nulla osta, ma trasmetteva comunque gli atti alla Commissione di Riserva per il parere preventivo. La ricorrente acquisiva gli ulteriori assensi, presentava la SCIA e completava i lavori. Sopravveniva poi il parere contrario della Commissione, che riteneva l’intervento vietato dalla disciplina della Riserva. Il Comune respingeva quindi l’istanza e la società impugnava la determinazione e gli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua nel secondo motivo la censura di maggiore radicalità: la ricorrente deduce la natura perentoria del termine per il parere della Commissione e la conseguente formazione tacita dell’assenso. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, il Tribunale ricorda che il giudice deve esaminare per primo il motivo che rivela la più radicale illegittimità, potendo assorbire gli altri solo per ragioni logico-pregiudiziali.
Nel merito, l’art. 4, comma 1, del D.M. 29 marzo 1996 prevede che i pareri della Commissione siano vincolanti e resi entro sessanta giorni, decorsi i quali si intendono favorevolmente espressi. L’art. 36 del regolamento attuativo del Piano di Gestione indica un termine di trenta giorni, interrompibile una sola volta per esigenze istruttorie. L’antinomia tra le due fonti non rileva, perché entrambe qualificano il silenzio come rilascio tacito dell’assenso.
Il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 17-bis legge n. 241/1990, istituto che opera solo in senso orizzontale e presuppone una fase decisoria pluristrutturata, mentre qui la fase decisoria resta monostrutturata e imputabile all’autorità che emana l’atto finale. Né osta l’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso verticale per l’ambiente.
Sul punto il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 17/2016: una disposizione che generalizza il silenzio assenso non può abrogare le ipotesi già previste dall’ordinamento. Il D.M. istitutivo della Riserva si riconnette espressamente alla legge n. 394/1991 e quindi all’art. 13, comma 1, che prevede il nulla osta dell’Ente parco entro sessanta giorni, decorsi i quali si intende rilasciato. La ratio semplificatoria permane identica anche quando la fonte è un regolamento ministeriale.
Ne consegue che l’intervento è stato tacitamente assentito, con accoglimento del motivo e annullamento degli atti impugnati; gli altri motivi restano assorbiti. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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