Nulla osta prefettizio alla patente: l’improcedibilità per sopravvenuto rilascio (TAR Puglia n. 1500 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la cessazione della materia del contendere integra una pronuncia di merito che accerta la pretesa dedotta quando una sopravvenuta attività amministrativa la soddisfi in modo pieno ed irretrattabile, così da non residuare alcuna utilità alla decisione. Il rilascio del nulla osta prefettizio al conseguimento della nuova patente di guida, intervenuto in corso di causa, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., esaurendo l’interesse azionato. Resta ferma la discrezionalità dell’amministrazione sull’istanza, una volta decorso il termine triennale dell’art. 120, comma 3, cod. strada, anche in mancanza di riabilitazione penale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto alla Prefettura di Brindisi il nulla osta per conseguire una nuova patente di guida, deducendo il decorso di oltre quindici anni dalla revoca e l’esaurimento dei precedenti penali e di prevenzione. Con nota del 20 novembre 2024 l’amministrazione aveva riscontrato la richiesta in senso sostanzialmente negativo, limitandosi a significare che l’istanza doveva essere inoltrata ai competenti uffici della Motorizzazione Civile.

Il ricorrente ha impugnato tale nota davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, deducendo la violazione dell’art. 120 cod. strada e del decreto interministeriale del 24 ottobre 2011. Costituitisi il Ministero dell’Interno e la Prefettura, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 785 del 19 dicembre 2024, sospendendo l’efficacia dell’atto. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il difensore ha dichiarato che il 21 luglio 2025 la Prefettura aveva rilasciato il nulla osta richiesto, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la sopravvenuta adozione del provvedimento di rilascio del nulla osta, intervenuta nel corso del giudizio, ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il Tribunale richiama in proposito Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024, che qualifica tale pronuncia come decisione di merito, diretta ad accertare la pretesa allorché sia intervenuta un’attività amministrativa satisfattiva dell’interesse azionato.

Il requisito decisivo individuato dal Collegio è la soddisfazione piena ed irretrattabile del diritto o dell’interesse legittimo, tale da non lasciare alcuna utilità a una pronuncia di merito. Nel caso concreto il rilascio del nulla osta esaurisce l’interesse sostanziale perseguito, rendendo priva di oggetto la domanda caducatoria.

La soluzione processuale assorbe le censure di merito, che il Tribunale non esamina. Nella fase cautelare la Sezione aveva peraltro ritenuto illegittimo l’atto impugnato alla stregua dell’orientamento della stessa Sezione (TAR Puglia n. 607/2023), secondo cui, decorso il termine triennale dell’art. 120, comma 3, cod. strada, sussiste il potere discrezionale del Prefetto di provvedere sull’istanza di nulla osta anche in assenza di riabilitazione penale. Le spese sono integralmente compensate tra tutte le parti, come da concorde richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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