Revoca patente ex art 120 codice strada e giurisdizione giudice amministrativo (TAR Calabria n. 2102 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di pericolosità del destinatario della revoca della patente disposta dal Prefetto ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992 costituisce presupposto dell’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione. Ne consegue che la posizione soggettiva del privato ha consistenza di interesse legittimo e che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, non al giudice ordinario. La revoca è legittima quando i requisiti morali risultano carenti per effetto di condanne riportate per i reati richiamati dalla norma, anche in presenza di misura di prevenzione ormai cessata. La domanda risarcitoria generica e priva dei presupposti va respinta.

Il Fatto

Il Prefetto di Vibo Valentia ha revocato al ricorrente la patente di guida categoria “B”, rilasciata nell’anno 2022, richiamando l’art. 120 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e una nota della Questura che segnalava profili di pericolosità sociale attuale. Il provvedimento è stato adottato nell’ottobre 2022 e notificato pochi giorni dopo.

Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Calabria, deducendo l’insussistenza dei presupposti di pericolosità concreta: la misura di prevenzione era stata applicata per due anni, dal 2018 al 2020, senza successivi provvedimenti; il precedente richiamato risaliva al 2012 e riguardava reati urbanistici. La domanda cautelare è stata rigettata per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. L’amministrazione ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’amministrazione, il potere esercitato dal Prefetto investirebbe l’accertamento di una presupposta pericolosità sociale e inciderebbe sul diritto soggettivo di circolazione, con conseguente competenza del giudice ordinario. L’eccezione è disattesa.

Il Tribunale osserva che la valutazione di pericolosità del destinatario della misura è uno dei presupposti del potere discrezionale del Prefetto. Da ciò deriva la qualificazione della posizione del privato in termini di interesse legittimo e il radicamento della giurisdizione amministrativa. Il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Calabria, Sez. I, 18 luglio 2025 n. 1280; TAR Calabria, Sez. I, 16 gennaio 2021 n. 84) e la pronuncia della Corte costituzionale n. 99 del 2020, pure invocata dalla difesa erariale, unitamente a TAR Campania – Napoli, Sez. V, 3 settembre 2019 n. 4446.

Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio riporta il testo dell’art. 120, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 285/1992, che preclude il conseguimento della patente a chi è o è stato sottoposto a misure di prevenzione e consente la revoca quando le condizioni soggettive sopravvengono al rilascio. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure o dal passaggio in giudicato della condanna.

Il Tribunale riconosce che il provvedimento è stato adottato poco dopo la scadenza dei termini massimi della misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Vibo Valentia. Ritiene tuttavia decisivo che il ricorrente sia stato condannato in data 2.5.2016 per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tale condanna, insieme agli altri precedenti indicati nel provvedimento, giustifica la revoca per difetto dei requisiti morali.

Il ricorso è quindi rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria perché genericamente formulata e priva dei presupposti. Le spese sono compensate in ragione dei peculiari profili interpretativi della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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