Silenzio assenso sul permesso di costruire e conformità urbanistica come requisito di validità (TAR Lombardia n. 518 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia costituisce requisito di validità e non di perfezionamento del titolo edilizio formatosi per silenzio assenso. Il titolo tacito si forma per il solo decorso inutilizzato del termine procedimentale, senza che l’amministrazione abbia opposto motivato diniego. L’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 non subordina la formazione dell’assenso alla conformità della domanda. Una volta formatosi il titolo, l’amministrazione può disconoscerne gli effetti solo esercitando il potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, con i relativi oneri e presupposti. Diversamente opinando, la norma sul silenzio assenso resterebbe priva di utilità per il richiedente.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato al Comune, insieme alla proprietaria dell’immobile, una domanda di variante al permesso di costruire relativa a un intervento da realizzare su un immobile di cui ha conservato il possesso. L’istanza è stata presentata in data 23.5.2022. Il Comune ha respinto la domanda con provvedimento del 22.11.2022, previo verbale della Commissione paesaggio del 20.10.2022.

La società ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento della formazione del silenzio assenso e l’annullamento del diniego e degli atti presupposti. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione, assumendo che la ricorrente fosse mera locataria e non proprietaria dell’immobile, e chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Il provvedimento impugnato annovera tra i destinatari la ricorrente, che unitamente alla proprietaria ha presentato la domanda di variante a un permesso di costruire di cui è titolare, su un immobile di cui ha conservato il possesso. Da tali fatti deriva una posizione giuridica qualificata e la conseguente legittimazione a ricorrere.

Nel merito, il procedimento è disciplinato dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001, richiamato dalla stessa amministrazione nel provvedimento di diniego. Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto si ricava che, in caso di preavviso di rigetto, il termine per concludere il procedimento è di cento giorni, di cui sessanta per la proposta del responsabile e quaranta per l’adozione del provvedimento finale. I commi quarto e quinto consentono la sospensione in caso di invito a modificare il progetto e l’interruzione, una sola volta ed entro trenta giorni, per la richiesta di documenti integrativi.

Il comma ottavo dell’art. 20 prevede che, decorso inutilmente il termine senza motivato diniego, sulla domanda si intende formato il silenzio assenso, salvi i casi di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la conformità urbanistica non è condizione di formazione dell’assenso, ma requisito di validità del titolo tacito. A sostegno richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 2661 del 2023, Cons. Stato, sez. VI, n. 5746 del 2022 e TAR Lombardia, sez. II, n. 2068 del 2023.

Il Collegio valorizza l’art. 2, comma 8-bis, l. n. 241/1990, introdotto dal decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, che qualifica inefficaci gli atti di assenso adottati dopo la scadenza dei termini, fermo restando l’esercizio dell’autotutela. Se ne deduce che il silenzio assenso può formarsi anche su domanda non conforme, altrimenti la fattispecie sarebbe sottratta alla disciplina dell’annullabilità.

Nel caso concreto l’istanza è stata presentata il 23.5.2022 e il diniego è intervenuto solo il 22.11.2022, senza sospensioni o interruzioni. Il silenzio assenso si è quindi formato e l’amministrazione avrebbe dovuto agire in autotutela. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati; le ulteriori censure restano assorbite. Le oscillazioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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