Delibera consiliare contraddittoria e verbale di votazione non certo (Cons. Stato n. 2218 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera consiliare che, nel testo e nel dispositivo, esprima un esito di non approvazione in contrasto con il numero dei voti favorevoli risultanti dalla stessa verbalizzazione è affetta da contraddittorietà formale che ne determina l’illegittimità. Il dato formale dell’atto pubblico non può essere superato attraverso una complessa attività ermeneutica diretta a ricostruire la volontà dell’organo. La verbalizzazione deve dare immediata e certa rappresentazione di quanto deliberato, presidio di certezza e trasparenza dell’azione amministrativa. Il principio opera sul piano della legittimità formale dell’atto, indipendentemente dalla fondatezza nel merito della pretesa del privato.
Il Fatto
La proprietaria di un’area ricompresa in zona speciale vincolata presentava istanza di profilo regolatore ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Edilizio comunale, per un intervento di edilizia assistenziale integrato da parcheggio pubblico. Con delibera consiliare il Comune pronunciava la non approvazione della proposta.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata, ravvisando una discrasia tra il numero dei consiglieri dichiarati presenti e quello dei voti espressi. Il Comune proponeva appello, contestando la lettura delle risultanze documentali e invocando il principio devolutivo per la decisione dei motivi non esaminati in primo grado. L’appellata riproponeva le censure assorbite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il dato formale della delibera e della scheda di votazione. La stessa delibera dà atto dell’uscita dall’aula di un consigliere e indica sedici presenti, quindici favorevoli e un astenuto, con l’annotazione del Presidente del consiglio secondo cui i votanti sono sedici, essendo il consigliere rimasto indicato come “presente non votante”.
Da tale lettura emerge una palese contraddittorietà: il voto favorevole di quindici consiglieri avrebbe dovuto condurre all’approvazione della proposta, mentre il dispositivo conclude per la non approvazione. Non risulta chiaro, inoltre, come sia stato conteggiato il consigliere qualificato presente ma non votante.
La contraddittorietà si rafforza nel confronto con il resoconto stenografico del dibattito, ove gli esiti sono riassunti come non approvazione con riferimento a quindici voti contrari. Il Collegio rileva che la delibera indica un esito non congruente con quanto dalla stessa risulta.
Il dato formale non è superabile. La questione investe la certezza e trasparenza degli atti, che devono dare immediatamente l’esatta ricostruzione di quanto deliberato. Assume rilievo la natura di atto pubblico della deliberazione, che fa fede fino a querela di falso: la verbalizzazione, nella specie, non assicura certezza di quanto deliberato se non mediante una complessa attività ermeneutica dagli esiti incerti.
L’appello del Comune è pertanto respinto, con assorbimento degli ulteriori argomenti, motivi ed eccezioni non esaminati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’appellata.
Nota della Redazione
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