Assegnazione sedi ai vincitori di concorso e obbligo di criteri sussidiari (TAR Lombardia n. 2929 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’assegnazione delle sedi ai vincitori di un concorso pubblico, fermo il criterio dell’ordine di graduatoria, l’Amministrazione è tenuta a predeterminare criteri sussidiari da applicare quando le sedi oggetto delle preferenze espresse non siano disponibili. Tale predeterminazione può avvenire anche in un atto successivo al bando, purché anteriore alla manifestazione delle preferenze, mediante un atto di auto-vincolo che limiti la discrezionalità. In difetto, l’assegnazione avviene secondo un criterio imperscrutabile, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità di cui agli artt. 97, comma 2, Cost. e 1 l. 241/1990, ed è annullabile. La rinuncia “con riserva” alla qualifica, manifestata dall’allievo per non prendere servizio nella sede assegnata, non integra una volontà di dimissioni dal corso di formazione e non giustifica il relativo decreto.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, partecipava al concorso per 50 posti di Vice Ispettore Tecnico nel settore motorizzazione, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28.06.2022, risultando vincitore. Ammesso al corso di formazione semestrale, indicava quale unica preferenza di sede quella di Milano.
All’esito delle assegnazioni, veniva destinato a una sede diversa, mentre un altro vincitore, collocato in posizione deteriore, otteneva la sede di Milano e un terzo, che aveva poi rinunciato, la sede di prima scelta. Il ricorrente rinunciava quindi “con riserva” alla qualifica e proponeva ricorso avverso il bando, la Tabella delle assegnazioni e, con motivi aggiunti, il decreto di dimissione dal corso e il provvedimento di parziale rigetto dell’istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria i motivi aggiunti, per la loro pregiudizialità logica: l’eventuale infondatezza priverebbe il ricorrente della legittimazione a impugnare gli atti del concorso. Nel merito, il decreto di dimissione si fonda sull’erroneo presupposto che l’allievo abbia rinunciato alla frequenza del corso. La missiva, inviata l’ultimo giorno di frequenza, esprime invece la sola intenzione di non prendere servizio nella sede assegnata, incompatibile con esigenze familiari, e conferma la disponibilità per Milano. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato, con conseguente legittimazione a contestare gli esiti dell’assegnazione.
Passando al ricorso introduttivo, il Collegio rileva che l’art. 19, comma 3, del bando richiama il criterio dell’ordine di graduatoria dell’esame finale, senza prevedere alcunché per il caso di indisponibilità delle sedi prescelte. L’Amministrazione non ha enucleato, né nel bando né con atto successivo, criteri ulteriori. L’assegnazione è così avvenuta secondo un criterio oscuro, con possibili disparità, come dimostra il diverso trattamento riservato al ricorrente rispetto ad altro candidato.
Richiamando la giurisprudenza secondo cui, nell’assegnazione delle sedi ai vincitori, la P.A. non ha potere discrezionale di gestione dei procedimenti (Cons. Stato, sez. IV, 5611/2011), il Tribunale precisa che i criteri sussidiari non devono necessariamente figurare nella lex specialis. Possono essere introdotti in un momento successivo, purché antecedente alla manifestazione delle preferenze, mediante un atto di auto-vincolo. Nella specie, l’Amministrazione si è limitata a comunicare il piano di ripartizione, senza informare gli interessati dei criteri applicabili in caso di insoddisfazione delle preferenze.
Il ricorso è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, e la Tabella delle assegnazioni è annullata. In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione dovrà disporre le assegnazioni solo all’esito della determinazione dei criteri sussidiari. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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