Silenzio assenso sulla sanatoria edilizia e pagamento integrale delle somme dovute (TAR Sicilia n. 1783 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 35 della legge n. 47/1985, e della corrispondente disciplina regionale, si perfeziona solo ove l’interessato provveda al pagamento integrale di tutte le somme eventualmente dovute, da intendersi comprensive dell’oblazione, degli oneri concessori e del contributo sul costo di costruzione. Il mero versamento dell’oblazione non è sufficiente a integrare la fattispecie, restando in capo all’Amministrazione il potere di verificare la congruità dei versamenti e di richiedere il conguaglio. In difetto del pagamento integrale, il termine di trentasei mesi per la prescrizione del diritto al conguaglio o al rimborso non decorre, mentre il termine ordinario decennale per oneri e costo di costruzione resta ancorato alla formazione del titolo edilizio. Il giudice amministrativo non può inoltre accertare la sanatoria in via giudiziale in assenza di un provvedimento espresso del Sindaco, ostandovi il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, qualificando l’istanza di sanatoria del 1995 come domanda ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, ha comunicato il parere istruttorio favorevole subordinando il rilascio del titolo al pagamento di oblazione, oneri concessori e oneri di urbanizzazione, per complessivi € 24.961,42 oltre interessi.

L’immobile era già stato interessato da una prima istanza di sanatoria degli anni Ottanta, definita con parere favorevole e deliberazione consiliare. Il ricorrente, acquirente in esecuzione immobiliare, ha chiesto l’annullamento del provvedimento e l’accertamento dell’intervenuta sanatoria e della prescrizione dei crediti, sostenendo il perfezionamento del silenzio assenso ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 37/1985. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’interesse del ricorrente a impugnare il provvedimento che determina le somme per la sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994, poiché egli ha dichiarato di voler conseguire la sanatoria ai sensi della legge regionale n. 7/1980. Ne deriva l’inammissibilità del gravame, anche per le censure subordinate sul quantum.

Parimenti inammissibile è la domanda di accertamento giudiziale della sanatoria. L’art. 34, comma 2, c.p.a. vieta al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’art. 2 della legge regionale n. 7/1980 richiede un provvedimento specifico del Sindaco, ulteriore rispetto al parere della Commissione edilizia e alla deliberazione consiliare. La giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 3608 del 2005) conferma che gli atti preparatori non sostituiscono la concessione in sanatoria.

Nel merito, il ricorrente assume il perfezionamento tacito dell’istanza ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 37/1985. La norma, analogamente all’art. 35 della legge n. 47/1985, esige il pagamento di “tutte le somme eventualmente dovute”. Dall’esame degli atti risulta versata l’oblazione, ma non gli oneri concessori e il contributo sul costo di costruzione. Non opera l’esenzione dell’art. 27 della legge regionale n. 37/1985, poiché le opere risultano ultimate nel 1978, oltre il termine del 29 gennaio 1977.

La mancanza del pagamento integrale impedisce la formazione del silenzio assenso e i termini di prescrizione non sono mai decorsi. La Corte richiama Cons. Stato n. 2320 del 2023: il termine decennale per oneri e costo di costruzione decorre dal provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del titolo per silenzio assenso; il termine di trentasei mesi riguarda la sola oblazione. Richiama inoltre Cons. Stato n. 207 del 2021 e Cons. Stato n. 5301 del 2023 sulla completezza della domanda. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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