Silenzio amministrazione su causa di servizio e termini d.P.R. 461/2001 (TAR Sicilia n. 2158 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo decorre dalla presentazione dell’istanza e non dalla convocazione a visita medico-legale. La sua inutile spirale integra silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90 e legittima la domanda di accertamento ex art. 117 c.p.a.. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso entro un termine perentorio e nomina, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Marina Militare italiana e in servizio presso un comando periferico, ha presentato istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell’equo indennizzo per le patologie indicate. L’amministrazione non ha fornito alcuna risposta, benché fosse decorso il termine di conclusione del procedimento.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-rifiuto e per la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il Ministero della Difesa si è costituito eccependo che la procedura era ancora in itinere, avendo il comando di appartenenza trasmesso la documentazione medico-legale agli organi sanitari competenti e avendo l’interessato ricevuto la convocazione a visita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra la decisione sul dato temporale. Il termine procedimentale per la conclusione del riconoscimento della causa di servizio risulta inutilmente decorso senza che l’amministrazione abbia adottato alcun provvedimento conclusivo. La circostanza è confermata dallo stesso svolgimento dei fatti: l’interessato è stato convocato per la visita medica di rito oltre un anno dopo la presentazione dell’istanza.

La difesa erariale sostiene che, essendo il procedimento ancora in corso, non potrebbe configurarsi inerzia. L’argomento non regge. Il d.P.R. n. 461/2001, richiamato dalla parte ricorrente, fissa termini precisi per la conclusione della procedura, e la loro scadenza non è neutralizzata dalla mera pendenza di accertamenti sanitari che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare tempestivamente. Il ritardo nella convocazione a visita è anzi indice dell’inadempimento.

Il contegno serbato è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90. Ne consegue la condanna del Ministero intimato a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se più breve.

In caso di perdurante inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega, che provvederà entro i successivi 120 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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