Silenzio del Comune e conferenza di servizi per stazione radio base (TAR Campania n. 5741 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune destinatario dell’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base, in area assoggettata a vincolo paesaggistico, è tenuto a indire la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi ai sensi dell’art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 e a pubblicizzare l’istanza ai sensi dell’art. 44, comma 5. L’omessa attivazione di tale segmento procedimentale integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il silenzio assenso previsto dall’art. 44, comma 10, non può formarsi quando l’Amministrazione preposta alla tutela paesaggistica non sia stata formalmente investita della pratica, perché l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 costituisce parere obbligatorio e vincolante che non tollera l’inerzia del Comune.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune, il 13 febbraio 2024, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base su un’area ricadente in fascia di rispetto paesaggistica. Allega il progetto architettonico, la relazione tecnico-descrittiva, l’autorizzazione del Genio Civile, il parere favorevole dell’Arpa e l’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria, dichiarando espressamente la sottoposizione dell’intervento al regime dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004.
Il Comune non indice la conferenza di servizi, non trasmette la pratica alla Soprintendenza e non pubblicizza l’istanza. La società sollecita il 22 ottobre 2024 l’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, commi 9-bis e 9-ter, legge n. 241/1990, senza esito. Propone quindi ricorso per accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere la condanna dell’ente a concludere il procedimento. Il Comune non si costituisce; la Soprintendenza deposita memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non vi è alcuna prova dell’indizione della conferenza di servizi prescritta dall’art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 per il caso, incontestato, in cui l’installazione sia subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica. Manca parimenti la trasmissione della pratica alla Soprintendenza e la pubblicizzazione dell’istanza.
Sul piano normativo il Tribunale sottolinea che la disposizione impone al responsabile del procedimento di convocare la conferenza entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate. Il Comune, a fronte dell’istanza e delle plurime diffide, resta inerte. La condotta omissiva integra il dedotto silenzio-inadempimento.
Il Collegio affronta poi il rapporto tra conferenza di servizi e silenzio assenso. L’art. 44, comma 10, preclude la formazione dell’autorizzazione tacita quando l’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali non sia stata formalmente investita della pratica. L’autorizzazione paesaggistica costituisce parere obbligatorio e vincolante: la sua mancata acquisizione impedisce il perfezionarsi del titolo tacito.
Richiamando un proprio precedente (TAR Napoli, sez. VII, sent. n. 6255 del 5 ottobre 2021), il Tribunale ribadisce che la violazione del termine per l’apporto consultivo della Soprintendenza non integra silenzio significativo, ma opera come silenzio devolutivo, non arrestando il procedimento. La competenza comunale non può quindi ritenersi esaurita.
Quanto alla pubblicizzazione, resta incontestata l’omissione degli adempimenti dell’art. 44, comma 5. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui nemmeno la pubblicazione all’albo pretorio è sufficiente, dovendosi prediligere la forma più idonea a rendere conoscibile la pendenza del procedimento. Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Comune di attivare e concludere il procedimento, comprensivo della fase paesaggistica e della pubblicizzazione, entro sessanta giorni, nominando commissario ad acta il Dirigente dell’UTC del Comune di Napoli in caso di perdurante inerzia; condanna l’ente alle spese e dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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