Silenzio del Comune sull’avvio della gara per nuove autorizzazioni NCC (TAR Lombardia n. 3776 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Cessata la moratoria sulle nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per effetto dell’annullamento del decreto MIT n. 86/2020 e della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 10 bis, comma 6, d.l. 135/2018, sussiste in capo al Comune l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze volte all’avvio della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni NCC residue. L’obbligo ex art. 2 l. 241/1990 si ricava dal sistema anche in assenza di una previsione che imponga termini specifici, ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione espressa. In presenza di titoli non assegnati, l’indizione della gara non è rimessa alla discrezionalità del Comune, essendo la valutazione del fabbisogno già compiuta al momento della fissazione del contingente. Resta estranea a tale obbligo la richiesta di incremento del contingente, che attiene al potere programmatorio della Regione.

Il Fatto

La ricorrente, società che svolge trasporto pubblico non di linea con natanti sul lago di Como, ha chiesto al Comune di indicare le autorizzazioni NCC non ancora assegnate e di indire una procedura concorsuale per il loro rilascio; in subordine, di attivarsi per l’adeguamento del contingente. Il Comune non ha mai risposto alle istanze del 16 maggio e del 25 luglio 2024. La società ha quindi agito avverso il silenzio-inadempimento, domandando anche l’accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm. e un’istanza istruttoria.

Il Comune ha eccepito di aver riscontrato negativamente una distinta domanda di accesso documentale e di non essere titolare del potere richiesto, spettando alla Regione e alle province la modulazione del contingente. Ha inoltre contestato la configurabilità di un obbligo di provvedere in ragione della natura discrezionale dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo che aveva bloccato il settore. L’art. 10 bis, comma 6, d.l. 135/2018 aveva inibito il rilascio di nuove autorizzazioni NCC fino alla piena operatività del registro nazionale, la cui attivazione era stata sospesa dal decreto MIT n. 86/2020. Il TAR Lazio n. 6068 del 27 marzo 2024 ha annullato tale decreto, e la Corte cost. n. 137 del 19 luglio 2024 ha dichiarato illegittima la stessa previsione legislativa per contrasto con gli artt. 3, 41, comma 2, e 117, comma 1, Cost.

Superato il blocco, il giudice riconosce l’obbligo giuridico di provvedere sull’istanza. In assenza di una norma ad hoc, esso si desume dall’art. 2 l. 241/1990 e dall’insegnamento giurisprudenziale che impone una risposta espressa ogni volta che ragioni di giustizia ed equità la rendano dovuta, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3120 del 2020 e Sez. III, n. 3539 del 2024. Nel caso concreto, la richiesta dell’operatore costituisce l’unico strumento per sollecitare l’offerta dei titoli disponibili.

Quanto alla prima istanza, il Collegio osserva che la fissazione del contingente presuppone uno scrutinio positivo sul fabbisogno: le autorizzazioni vanno rilasciate fino alla saturazione e non possono restare «nel cassetto» dell’amministrazione. La necessità dell’evidenza pubblica attiene al modulo procedurale e non smentisce la doverosità dell’avvio e della conclusione del procedimento. Il Comune avrebbe dovuto verificare la saturazione e indire la selezione entro il termine residuale di trenta giorni.

Diversa è la sorte della seconda richiesta. La modulazione del contingente spetta alla Regione, sulla base delle relazioni provinciali; le iniziative comunali di impulso sono libere, prive di portata provvedimentale e non assistite da un obbligo di risposta personale. L’interesse all’ampliamento del mercato si interfaccia con il potere programmatorio regionale, non con quello autorizzativo comunale.

Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. Il Tribunale ordina al Comune di verificare le autorizzazioni NCC ancora da assegnare e, in caso positivo, di indire una procedura aperta, assegnando il termine di sessanta giorni; le spese sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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