Cabine telefoniche digitali e pubblicità accessoria: niente gara, difetta l’interesse (TAR Lombardia n. 3777 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse ad agire il ricorso proposto da imprese pubblicitarie avverso la delibera di Giunta con cui il Comune approva le linee di indirizzo per un accordo di collaborazione con l’operatore telefonico finalizzato alla sostituzione delle cabine analogiche con cabine digitali dotate di servizi accessori pubblicitari. L’interesse all’azione deve essere concreto, immediato e attuale: non lo integra la mera e futura possibilità di associarsi in partenariato con un operatore telefonico diverso da quello titolare della rete, in vista di una gara che non è stata bandita. La direttiva 2006/123/CE non si applica ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, e gli impianti pubblicitari collocati sulle cabine conservano carattere accessorio rispetto alle cabine medesime, costituendone la sostituzione l’oggetto reale dell’intesa.
Il Fatto
Le ricorrenti — un’associazione di aziende pubblicitarie e tre società del settore — impugnano la deliberazione con cui la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per la definizione di un accordo di collaborazione con la società di gestione della rete telefonica, destinato all’installazione sul territorio cittadino di 468 cabine telefoniche digitali in sostituzione di altrettante analogiche. Il gravame contesta la mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni di suolo pubblico e la previsione di una corsia preferenziale nell’iter autorizzativo.
Inizialmente proposto come ricorso straordinario al Capo dello Stato, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale a seguito di opposizione dell’ente ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Con motivi aggiunti, dopo accesso documentale, le ricorrenti hanno censurato l’accordo stipulato nel marzo 2024, sostenendo la natura autonoma degli impianti pubblicitari e deducendo lacune progettuali e carenze procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la delibera non si limita a dettare indirizzi, ma impegna l’ente alla trattativa e assume perciò carattere autoritativo e provvedimentale. Nemmeno è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione, poiché questa si misura sull’interesse dedotto e astrattamente fatto valere.
Il percorso argomentativo si sposta però sul piano dell’interesse concreto. Le ricorrenti non sono attuali partners di operatori telefonici in possesso della tecnologia necessaria: nessun vantaggio immediato potrebbe derivare loro da una pronuncia favorevole. La prospettiva di un futuro partenariato resta generica ipotesi de futuro, non sorretta da alcun operatore diverso dal titolare della rete che abbia manifestato capacità tecnologica e volontà di partecipare a una gara in associazione con esse. L’interesse difetta dunque dei caratteri di concretezza, immediatezza e attualità.
Il Tribunale esclude poi che la dimensione e la struttura dei tabelloni elettronici ne mutino la natura: essi restano accessori alle cabine digitali, reale oggetto dell’intesa. La delibera, inoltre, esclude espressamente carattere di esclusività dell’accordo rispetto a ulteriori proposte di altri operatori. La fondatezza dell’eccezione rende inammissibile l’intero gravame.
Il Collegio offre comunque cenni al merito, ictu oculi infondato. L’operatore versa in regime di monopolio nella proprietà e gestione delle cabine, il che rende impraticabile una selezione pubblica per la sostituzione. La direttiva 2006/123/CE, richiamata nel suo art. 12, esclude dal proprio ambito i servizi e le reti di comunicazione elettronica. Gli impianti pubblicitari, collocati sulle cabine, rientrano nel regime delle esposizioni pubblicitarie, che richiede autorizzazioni e non concessioni autonome. Le censure dei motivi aggiunti sono pertanto inammissibili perché anticipate rispetto a verifiche non ancora concluse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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