Revoca del permesso di lungo periodo e pericolosità sociale dello straniero (TAR Emilia-Romagna n. 77 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998, presuppone un giudizio di pericolosità sociale dello straniero che non può fondarsi in via automatica sulla sola condanna o sul mero deferimento all’autorità giudiziaria. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva della personalità e della condotta di vita dell’interessato, che tenga conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Il giudizio di pericolosità è rimesso alla discrezionale valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e può basarsi su comportamenti non definitivamente sanzionati in sede penale, purché sorretto da motivazione specifica e immune da illogicità. Il bilanciamento con l’art. 8 CEDU impone di verificare la prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza rispetto all’unità familiare.

Il Fatto

Il ricorrente, quale amministratore di sostegno di uno straniero titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo dal 2012, ha impugnato il decreto del Questore di Bologna del 13.9.2022, con cui è stata disposta la revoca del titolo e il contestuale diniego di un permesso ad altro titolo. Il provvedimento si fondava su una condanna della Corte d’appello di Bologna per violenza sessuale e violenza privata ai danni di minore e su una denuncia per molestie ex art. 660 cod. pen.

Il Tribunale ha accolto in sede cautelare l’istanza di sospensione ai fini del riesame, rilevando che la revoca richiede una motivazione articolata su più elementi. In ottemperanza, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento il 16.1.2023, confermando la revoca. Il ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 cod. proc. amm., valevole come motivi aggiunti, contestando la parziale inesecuzione dell’ordinanza e il peggioramento delle condizioni di salute; ha poi depositato istanza ex art. 54 cod. proc. amm. in relazione alla sentenza penale che ha dichiarato non luogo a procedere per estinzione del reato per esito positivo della prova.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il decreto del 13.9.2022 è stato superato dal nuovo provvedimento del 16.1.2023, adottato sulla base di una nuova istruttoria in dichiarata ottemperanza all’ordinanza di riesame. Le censure vanno quindi esaminate nei limiti dei motivi aggiunti.

La fattispecie è regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca del permesso quando mancano le condizioni del comma 4, il quale esclude il rilascio agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico. Dal combinato disposto delle norme si evince che la revoca trova fondamento in un giudizio di pericolosità sociale desumibile dalle situazioni pregiudizievoli indicate a titolo esemplificativo, in un contesto valutativo che consideri la complessiva personalità dell’interessato.

Il Tribunale ribadisce che il giudizio di pericolosità è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione da comportamenti anche non definitivamente sanzionati, con valutazione indiziaria fondata su dati di esperienza generalizzati. Nel caso concreto, il provvedimento del 16.1.2023 ha evidenziato la reiterazione delle condotte con identiche modalità e ai danni di minorenni, la mancanza di una reale integrazione e la persistenza degli atteggiamenti nonostante il percorso psicoterapeutico.

Il Collegio esclude profili di illogicità o irragionevolezza. L’Amministrazione ha operato un adeguato bilanciamento tra la situazione personale e familiare e i pregiudizi accertati, osservando che i vincoli familiari non avevano operato come deterrente. Quanto all’art. 8 CEDU, le esigenze di ordine e sicurezza sociale sono ritenute prevalenti rispetto all’interesse dell’unità familiare.

Le problematiche sanitarie potranno trovare tutela ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 286/1998, ove ne sussistano i presupposti, e l’Amministrazione potrà valutare l’eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale. In conclusione, i motivi aggiunti sono respinti e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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