Silenzio del Comune sull’esposto edilizio del vicino confinante (TAR Puglia n. 1372 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fabbricato confinante con l’immobile in cui si assume realizzato un abuso edilizio è titolare di un interesse legittimo differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione da parte del Comune. L’inerzia serbata sull’istanza integra gli estremi del silenzio-rifiuto, sindacabile ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. Non elide l’inadempimento il mero avvio del procedimento, né l’adozione di atti a rilevanza interna, di natura endoprocedimentale. Agli accertamenti e ai sopralluoghi deve seguire un provvedimento espresso e motivato, unico strumento idoneo a garantire tutela piena ed effettiva alla posizione del vicino.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento in Barletta, ha rappresentato al Comune, con una prima segnalazione del 2022 e poi con note dell’1.7.2023 e del 7.5.2024, presunte irregolarità edilizie relative a un edificio prospiciente di proprietà del controinteressato. Gli interventi di ristrutturazione avrebbero modificato sagoma, altezza e volumi, escludendo la veduta del mare dagli affacci del ricorrente. Lamenta il contrasto con il P.R.G. del 1971 e del 2003, la creazione di nuove volumetrie tramite tettoie in legno in difformità dal titolo, la violazione delle distanze dal confine e ulteriori aumenti di volumetria.
Dopo un sopralluogo della Polizia locale e il rapporto amministrativo del 9.11.2022, il ricorrente ha diffidato l’Ente a completare l’istruttoria e ad adottare i provvedimenti sanzionatori e ripristinatori ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. Non ottenendo risposta, ha agito ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna a concludere il procedimento con provvedimento espresso. Comune e controinteressato hanno eccepito inammissibilità e improcedibilità, per essere stato notificato il ricorso dopo un primo sopralluogo del 24.6.2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le eccezioni. Richiamando il condiviso orientamento giurisprudenziale, riconosce al proprietario confinante un interesse differenziato e qualificato all’esercizio dei poteri repressivi: egli può pretendere un provvedimento che espliciti l’attività svolta dall’Amministrazione e le ragioni dell’esercizio o del mancato esercizio dei poteri in materia edilizia. La vicinitas fonda una legittimazione distinta da quella della collettività, in ragione degli effetti nocivi, immediati e diretti connessi all’illecito non represso nell’area limitrofa (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 7224/2021).
La Corte ribadisce che l’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990 impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ove lo stesso consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio. Non basta, per elidere l’inerzia, il mero avvio del procedimento né l’adozione di un atto a rilevanza interna, di natura endoprocedimentale.
Nel caso concreto, gli accertamenti dei tecnici comunali, pur compendiati in relazioni e verbali di sopralluogo del 24.6.2024 e del 24.10.2024, non sono sfociati in un puntuale provvedimento definitorio dell’esito procedimentale. Il merito delle valutazioni esula dall’oggetto del giudizio: ciò che rileva è che il Comune non può esimersi dall’assumere una chiara, espressa e motivata determinazione. Diversamente, il vicino riceverebbe una tutela solo formale, restando privato della possibilità di contestare, anche in via giudiziale, le conclusioni dell’Amministrazione.
Un accertamento confinato ad atti endoprocedimentali, senza determinazione finale a rilevanza esterna, collide con esigenze di certezza del diritto e palesa un’azione amministrativa perplessa e incerta, con potenziale compromissione del corretto assetto urbanistico-edilizio. Non rileva, dunque, che dopo l’istanza sia stato avviato ma non concluso il procedimento di controllo, né gli accertamenti restano “inespressi” quanto alla conformità dell’intervento.
Il ricorso è accolto: il Comune deve concludere espressamente il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è subordinata all’istanza di parte e al protrarsi dell’inadempimento. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori; compensate rispetto al controinteressato.
Nota della Redazione
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