Ordinanza accertamento spese custodia vale come titolo esecutivo di condanna (TAR Puglia n. 1375 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, che accerta la spettanza delle spese di conservazione del bene sottoposto a sequestro penale, va interpretato alla luce della parte motiva e dell’iter procedimentale, superando letture formalistiche in ossequio al principio di buona fede. Esso ha natura sostanzialmente costitutiva e di condanna, ancorché privo di esplicita statuizione condannatoria in favore del ricorrente. Costituisce pertanto titolo esecutivo, liquido ed esigibile, per il pagamento delle somme riconosciute a carico dell’erario. È esatta l’apposizione della formula esecutiva. Le questioni relative all’anticipazione delle spese e al diritto al rimborso attengono al momento cognitivo, non a quello esecutivo, nel quale rilevano soltanto i fatti estintivi sopravvenuti.

Il Fatto

La società ricorrente, dichiarata fallita dal Tribunale di Foggia, vedeva acquisita alla massa attiva un’imbarcazione di lusso, depositata a secco presso un cantiere navale al costo di € 1.100 mensili. A seguito di querela, la Procura della Repubblica disponeva il sequestro probatorio del bene, nominando custode il curatore fallimentare. Le operazioni di vendita restavano sospese fino al dissequestro del 17.12.2018.

Inoltrata istanza di liquidazione al G.I.P., che la rigettava, la società proponeva reclamo. Il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 5.11.2021, accoglieva parzialmente l’opposizione e riconosceva le spese di conservazione per 18 mensilità, pari a € 24.156,00, ponendole a carico dell’erario. Non ottenendo il pagamento, la società agiva per l’ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Ministero resistente eccepiva che l’ordinanza non contenesse alcuna condanna al pagamento, limitandosi ad accertare che le spese fossero a carico dell’amministrazione, e che le sentenze di accertamento non fossero provvisoriamente esecutive. L’apposizione della formula esecutiva sarebbe stata quindi erronea.

Il Collegio muove dalla ricostruzione della natura della decisione. Il tenore dispositivo è privo di condanna formale (“accerta e riconosce”), ma la sua portata va ricostruita tenendo conto della parte motiva e dell’iter giudiziario, aderendo a un’interpretazione di natura sostanziale.

Militano in favore della natura di condanna diversi elementi. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, riconoscendo la ricorrente come soggetto legittimato e titolare attivo del rapporto. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e riconosciuto in capo alla società la spettanza delle spese. Se non avesse inteso riconoscerle proprio in suo favore, ne avrebbe dovuto dichiarare il difetto di titolarità del credito o di interesse.

Poiché il rapporto è intercorso direttamente tra la società e il cantiere, il depositario potrebbe rivolgere la pretesa solo verso la propria controparte contrattuale. Il dispositivo equivale dunque a condanna dell’erario e costituisce titolo esecutivo, con indicazione dell’ammontare dovuto, quindi liquido ed esigibile. È esatta, pertanto, l’apposizione della formula esecutiva.

Quanto alla mancata dimostrazione dell’anticipazione delle spese, si tratta di questione impeditiva del diritto, deducibile in fase cognitiva e non in quella esecutiva. Accertati la definitività del titolo e il rispetto del termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, il ricorso è accolto. Il Ministero deve corrispondere la somma entro 60 giorni; in caso di inerzia è nominato commissario ad acta il Dirigente della Segreteria della Procura, con facoltà di subdelega.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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