Offerta tecnica incompleta e soccorso istruttorio inibito nelle concessioni (TAR Sicilia n. 2928 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento in concessione, la lex specialis che impone, a pena di esclusione, l’indicazione nella relazione organizzativa dei titoli di disponibilità dei mezzi e delle attrezzature rende essenziale tale contenuto dell’offerta tecnica. La dichiarazione generica di avere a disposizione un pozzo, priva dell’indicazione del titolo e della sua individuazione, integra una carenza dell’offerta e non della documentazione amministrativa. Il soccorso istruttorio non è esperibile quando il disciplinare escluda espressamente la sanabilità della documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica. La disponibilità del titolo concessorio demaniale su cui insiste il pozzo costituisce requisito tecnico essenziale, la cui assenza alla data di presentazione dell’offerta ne determina l’inammissibilità, non essendo configurabile il rinnovo tacito della concessione.
Il Fatto
Una società partecipava alla procedura aperta indetta dall’Autorità di sistema portuale per l’affidamento in concessione, per quarantotto mesi, del servizio di fornitura di acqua potabile a mezzo bettolina alle navi ormeggiate nel polo industriale energetico del porto. All’esito delle operazioni la concessione veniva aggiudicata a un’altra impresa con decreto presidenziale.
La società non aggiudicataria impugnava l’aggiudicazione e i verbali di gara, deducendo vizi dell’offerta tecnica, dell’offerta economica e della documentazione amministrativa, oltre alla mancata verifica dell’anomalia, e chiedeva la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento. L’aggiudicataria proponeva ricorso incidentale, contestando la carenza dei requisiti tecnici essenziali in capo alla ricorrente principale per l’intervenuta scadenza della concessione demaniale relativa al pozzo. Rinunciata la domanda cautelare, la causa giungeva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delibava congiuntamente ricorso principale e ricorso incidentale, qualificati come gravami incrociati escludenti, richiamando la giurisprudenza europea e nazionale secondo cui entrambi vanno esaminati a prescindere dal numero dei concorrenti e dall’ordine delle impugnazioni.
Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. Il disciplinare di gara esige, a pena di esclusione, una relazione organizzativa contenente l’indicazione dei mezzi utilizzati e dei titoli di disponibilità, con descrizione analitica delle caratteristiche tecniche idonea a consentire la precisa individuazione e rintracciabilità, oltre all’indicazione del titolo di possesso di ciascun mezzo. Nel caso concreto i titoli di disponibilità dei pozzi non risultano indicati in alcuna delle relazioni dell’offerta, e gli stessi pozzi non sono individuati: la dichiarazione di possesso resta mera affermazione.
Tale difetto non è emendabile mediante soccorso istruttorio. L’art. 7 del disciplinare, in coerenza con l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, consente di sanare le carenze della domanda di partecipazione e degli altri documenti richiesti, ma esclude espressamente la documentazione che compone l’offerta tecnica e quella economica. Il motivo è quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure.
È parimenti fondato il primo motivo del ricorso incidentale. Alla data di presentazione dell’offerta la concessione demaniale marittima su cui insiste il pozzo era scaduta, essendo stata prorogata fino al 31 dicembre 2024, e non risultava alcun provvedimento di rinnovo successivo; la richiesta di subingresso, rinnovo e unificazione non equivale a titolo. Il Collegio richiama il principio secondo cui la volontà della pubblica amministrazione di obbligarsi non può desumersi per implicito e il rinnovo tacito della concessione non è configurabile, non assumendo rilievo il mero comportamento concludente né il pagamento dei canoni dopo la scadenza. La clausola regolamentare che consente al concessionario uscente di proseguire nell’utilizzo nelle more del rinnovo non esclude la possibile riassegnazione ad altro soggetto all’esito della procedura competitiva.
Dalla fondatezza del ricorso incidentale deriva l’infondatezza della domanda risarcitoria, poiché la ricorrente principale non avrebbe comunque potuto conseguire l’aggiudicazione. L’annullamento degli atti impone all’Autorità di rinnovare la gara, il che esime il Collegio dall’esame della domanda di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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