Silenzio inadempimento sull’affrancazione degli usi civici e poteri del giudice (TAR Abruzzo n. 269 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione destinataria di un’istanza del privato ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed entro i termini stabiliti, anche quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della richiesta. L’inerzia serbata sulla diffida volta alla conclusione del procedimento di alienazione di terreni di natura demaniale civica integra silenzio inadempimento delle determinazioni regionali che hanno autorizzato l’alienazione, sindacabile dal giudice amministrativo. Le carenze organizzative dell’ufficio non costituiscono giustificazione del ritardo. Il giudice accerta l’obbligo di provvedere e fissa il termine per la conclusione, riservandosi la nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso.

Il Fatto

Il ricorrente, acquirente iure hereditatis di terreni di natura demaniale civica, ha chiesto al Comune la conclusione del procedimento di legittimazione e affrancazione degli immobili, avviato su istanza del dante causa. Con diffida del 24 gennaio 2024 ha intimato al Comune di fissare, entro dieci giorni, la data per la stipulazione dell’atto di compravendita.

Il Segretario Generale ha investito il Responsabile del Servizio Tecnico, il quale ha rappresentato l’impossibilità di dare corso agli adempimenti per esigenze organizzative. Il Comune non si è costituito. Il ricorrente ha quindi domandato l’accertamento del silenzio inadempimento, l’ordine di concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso ove lo stesso consegua obbligatoriamente a un’istanza. Il combinato disposto con l’art. 1, comma 1-bis, della stessa legge rafforza tale obbligo in chiave di buona fede procedimentale: il dovere di provvedere sussiste persino quando l’amministrazione ritenga la richiesta manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Su questa base il TAR qualifica la diffida come nuova istanza, sostanzialmente equivalente alla richiesta originaria, con cui il privato ha sollecitato la conclusione del procedimento di alienazione. L’inerzia su di essa doveva essere riscontrata entro il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il ritardo resta ingiustificato. Le carenze organizzative dell’Ufficio Tecnico, dedotte nella nota del Responsabile, non assurgono a causa di giustificazione. La nota comunale di aprile 2024, che dà atto delle formalità di trascrizione e volturazione in corso, conferma che l’obbligo non è stato evaso.

Alla data di notificazione del ricorso era dunque decorso il termine di legge. Il Collegio dichiara l’illegittimità del silenzio e ordina al Comune di concludere il procedimento mediante l’adempimento delle formalità di trascrizione e volturazione e la fissazione della data di stipulazione dell’atto, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

Quanto al commissario ad acta richiesto ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio non lo nomina allo stato, in ragione della ripresa delle attività preparatorie, riservandosi di provvedere su semplice richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine. Le spese non sono ripetibili, stante il consistente stato di avanzamento del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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