Scomputo opere urbanizzazione nel contributo di costruzione della convenzione PII (TAR Lombardia n. 1589 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta del Comune di pagamento della differenza tra il contributo di costruzione dovuto e il valore delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo trova titolo nella convenzione di Piano Integrato di Intervento ancora in essere. La sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’intervento autoritativo del Comune sulla convenzione e ha imposto alle parti di rinegoziare secondo buona fede le prestazioni non più adempiibili non modifica il contenuto della convenzione né elimina le obbligazioni in essa previste. Le opere che la convenzione qualifica come prestazione aggiuntiva rispetto al contributo non sono pertanto scomputabili, salvo il diverso esito della rinegoziazione. Non ricorre arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. quando la pretesa dell’Amministrazione ha fondamento contrattuale, né è configurabile la riduzione proporzionale ex art. 1464 cod. civ. in difetto di dimostrazione del valore delle prestazioni e della perdita economica subita.

Il Fatto

La ricorrente, società di gestione del risparmio attiva nella gestione di fondi immobiliari, impugna il provvedimento con cui il Comune le richiede il pagamento di euro 1.043.629,04 a titolo di contributo di costruzione per gli edifici residenziali del Programma Integrato di Intervento “Bellaria”. La somma corrisponde, secondo il Comune, alla differenza tra il contributo dovuto e il valore delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo.

La società contesta la quantificazione, assumendo che l’Amministrazione abbia utilizzato le risultanze di un collaudo del 2014 senza considerare opere realizzate successivamente o da completare, e che avrebbe dovuto ammettere a scomputo le opere relative al parco pubblico e alla viabilità provinciale. Domanda in subordine l’accertamento della minore somma dovuta, l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. e la condanna risarcitoria ex art. 30 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, quanto alle opere relative alla viabilità interna, alle piste ciclabili, ai parcheggi e all’intubamento dei fossi, è cessata la materia del contendere in parte qua: la memoria comunale del 12 marzo 2024 dà atto di un successivo collaudo del 2017, all’esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo.

Residuano le censure sulla piazza pubblica e sugli stacchi idrici. Quanto alla prima, il diniego di permesso di costruire del 30 gennaio 2020, ormai non più impugnabile, ha escluso la realizzazione del secondo stralcio, sicché è corretta l’ammissione a scomputo del solo primo stralcio. Quanto ai secondi, l’Amministrazione non ha mai consentito la sostituzione dell’intervento con quello di rivestimento delle cabine previsto in convenzione.

Il nucleo della controversia riguarda l’effetto della sentenza n. 517 del 2016 dello stesso TAR, che ha annullato la delibera consiliare di riassetto e ha riconosciuto l’obbligo delle parti di rinegoziare secondo buona fede. Il Collegio esclude che quella pronuncia abbia inciso sulla convenzione o abbia fatto venir meno le obbligazioni ivi previste: essa ha demandato alle parti il compito di addivenire a un nuovo accordo di riequilibrio. Le opere del parco pubblico e della viabilità provinciale restano quindi prestazione aggiuntiva rispetto al contributo; ammetterne lo scomputo equivarrebbe a una modifica unilaterale della convenzione, esito che la sentenza ha inteso escludere.

Parimenti infondata è la domanda fondata sull’art. 1464 cod. civ.: la riduzione proporzionale presuppone la dimostrazione del valore complessivo delle prestazioni e di quella divenuta impossibile, cioè del valore economico perduto con la mancata realizzazione del lotto 2. La ricorrente non ha né allegato né provato tale entità, sicché non può escludersi che l’attuazione dei lotti residenziali 1 e 3 giustifichi economicamente e funzionalmente le prestazioni aggiuntive.

Poiché la pretesa del Comune trova fondamento nella convenzione, resta esclusa la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. e, per la legittimità della pretesa avversata, anche quella risarcitoria. Il ricorso è quindi in parte dichiarato cessato e per il resto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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