Silenzio della p.a. e assegno di cura (TAR Campania n. 5563 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia della pubblica amministrazione sull’istanza di assegno di cura integra silenzio-inadempimento e giustifica il ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 d.lgs. n. 104/2010, poiché l’art. 2 l. n. 241/1990 impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di provvedere e ordina all’amministrazione di pronunciarsi entro un termine perentorio. Il riconoscimento dell’assegno presuppone l’esercizio di poteri amministrativi di verifica delle condizioni di erogazione, con la conseguenza che il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell’ente. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, aveva presentato istanza per ottenere la corresponsione dell’assegno di cura. L’istruttoria e l’evasione della pratica erano attribuite, in ragione della residenza, all’Azienda Speciale Consortile dell’Ambito N. 17, rimasta non costituita in giudizio.
L’istanza era rimasta priva di qualsiasi riscontro. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e dell’illegittimo comportamento omissivo, chiedendo la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il motivo dedotto è la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene il ricorso fondato. Richiama il comma 3 dell’art. 31 d.lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa solo quando si tratta di attività vincolata, oppure quando non residuano margini di discrezionalità e non servono adempimenti istruttori dell’amministrazione. Ne deriva che, fuori da questi casi, il giudice non deve limitarsi ad accertare l’inerzia, ma verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.
Nel caso concreto la domanda non appare in contrasto con la normativa vigente. Il Tribunale ne trae la doverosità della risposta e l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. Richiama quindi un proprio precedente in caso analogo, secondo cui il riconoscimento dell’assegno di cura presuppone l’esercizio di poteri amministrativi diretti all’individuazione e alla verifica delle condizioni necessarie per l’erogazione. L’inerzia sull’istanza del privato, in violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, frustra le aspettative legittime dell’istante.
Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere entro il termine di sessanta giorni. Data la particolarità della vicenda, ritiene di potersi avvalere dell’art. 117, comma 3, c.p.a. e nomina sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del dirigente della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario deposita esclusivamente tramite la procedura PAT.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Il Tribunale dispone inoltre la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti e l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.
Nota della Redazione
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