Bonifica siti carburanti, scelta tra CSC e CSR spetta al proponente (TAR Piemonte n. 1844 del 14.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di bonifica dei siti di distribuzione carburanti dismessi, disciplinati dall’art. 242, comma 13-bis, d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 4, comma 3, d.m. n. 31/2015, la scelta tra bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di CSC e messa in sicurezza o bonifica ai valori di CSR individuati dall’analisi di rischio spetta al proponente. Le due opzioni sono considerate dal legislatore pienamente equipollenti, sicché l’amministrazione non può imporre quella non prescelta. Solo il superamento delle CSR qualifica il sito come effettivamente contaminato e impone la bonifica; il superamento delle CSC comporta la caratterizzazione e l’analisi di rischio. Il proprietario che si assume incolpevole non può contestare gli atti conclusivi del procedimento per il solo fatto di subire limitazioni d’uso, restando salva l’eventuale rivalsi sul responsabile.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un’area del Comune di Torino sulla quale operava un distributore di carburanti. Il ramo d’azienda e gli impianti erano stati ceduti alla controinteressata, che ha gestito l’attività fino alla scadenza della locazione e ha poi rimosso l’impianto, incaricando una società specializzata dei monitoraggi ambientali alla presenza dei tecnici di ARPA Piemonte.

All’esito delle verifiche è emerso il superamento delle CSC per alcuni parametri, con la conseguente comunicazione di potenziale contaminazione. La controinteressata ha presentato un progetto unico di bonifica in procedura semplificata, conclusosi con l’approvazione dell’analisi di rischio e con l’accertamento che le concentrazioni erano inferiori alle CSR, con limitazioni all’uso dei suoli e un piano di monitoraggio. La proprietaria ha impugnato la determinazione comunale e, successivamente, anche il provvedimento conclusivo del procedimento successivo, lamentando la mancata imposizione della bonifica ai livelli CSC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del giudizio per la pendenza di un parallelo contenzioso civile. Esclusa l’operatività dell’art. 295 c.p.c. e dell’art. 39 cod. proc. amm., il Tribunale osserva che la sospensione è motivata dalla mera opportunità di acquisire l’esito di un’istruttoria disposta in altro giudizio e che manca il consenso di tutte le parti. Richiama, sul punto, Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 677 del 2018.

Nel merito, il Tribunale rileva che la controinteressata non era soltanto locataria del fondo, ma anche proprietaria degli impianti rimossi, per effetto del contratto di cessione di ramo d’azienda. L’iter è stato quindi avviato dal soggetto legittimato e si è svolto nel rispetto della normativa di settore. L’art. 242, comma 13-bis, d.lgs. n. 152/2006 rinvia alle procedure semplificate di cui all’art. 252, comma 4, attuate dal d.m. n. 31/2015, che all’art. 4, comma 3 prevede due alternative: la bonifica con riduzione ai livelli CSC, senza analisi di rischio, oppure la messa in sicurezza o bonifica ai livelli CSR individuati dall’analisi di rischio.

Il Collegio qualifica le due opzioni come equipollenti e ritiene non illegittima la decisione dell’amministrazione di avallare la scelta del proponente. Richiama la recente pronuncia Cons. Stato, Sez. IV, n. 1086 del 2026, che distingue le CSC, quali valori di attenzione che impongono caratterizzazione e analisi di rischio, dalle CSR, quali livelli di contaminazione residua accettabile. Ove le concentrazioni siano inferiori alle CSR, il procedimento si conclude senza bonifica.

Quanto alla dedotta necessità di imporre la bonifica integrale, il Tribunale osserva che l’omissione dell’analisi di rischio costituisce una mera facoltà del proponente, esercitabile solo se questi opti per la riduzione ai livelli CSC. La scelta tra le alternative non può essere rimessa all’amministrazione in assenza di evidenze concrete che escludano la praticabilità di una delle due.

La censura sull’omessa applicazione della deliberazione comunale del 2016 è infondata, poiché la disciplina invocata riguarda le aree di sedime di proprietà pubblica. Anche la doglianza sulla pretesa pretermissione degli interessi della proprietà è respinta: il bilanciamento è compiuto a monte dal legislatore. Quanto alla posizione di proprietario incolpevole, il Collegio non ne afferma la sussistenza, rilevando che la ricorrente ha svolto l’attività sul sito, ed esclude la violazione del principio “chi inquina paga”, salva la possibilità di rivalersi sul responsabile. Il materiale tecnico prodotto era in parte indirizzato alla controinteressata e pervenuto alle amministrazioni a istruttoria conclusa. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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