L’accreditamento socio-sanitario non si sospende per la dissociazione tra istante e gestore (TAR Puglia n. 1205 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento unico di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie, disciplinato dall’art. 25 L.R. Puglia n. 9/2017, il termine di conclusione è di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza, anche nella forma integrata e rettificata dal privato su richiesta regionale. L’asserita dissociazione soggettiva tra titolare dell’autorizzazione e gestore effettivo dell’attività sanitaria, oggetto di approfondimento amministrativo, non legittima l’inerzia: la Regione è tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso. Integra pertanto gli estremi del silenzio inadempimento ex art. 31 cod. proc. amm. la mancata adozione del provvedimento entro il termine, con conseguente accoglimento del ricorso e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Consorzio ricorrente presentava alla Regione Puglia, nel 2021, un’istanza unica di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale di una Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, con sedici posti letto. La Regione, dopo un approfondimento giuridico interno, contestava la dissociazione tra la titolarità dell’autorizzazione in capo al Consorzio e la gestione effettiva dell’attività sanitaria affidata alle cooperative consorziate, invitando a rimediare entro centoventi giorni dal rilascio dell’autorizzazione.

Con successiva nota regionale il Consorzio veniva invitato a integrare l’istanza con specifica documentazione. Il Consorzio riscontrava in data 27.03.2023, rappresentando di aver già rimosso la dissociazione mediante assunzione diretta del personale, e chiedeva l’avvio delle verifiche dipartimentali. Trascorso il termine senza alcun riscontro, nonostante un sollecito del 2024, proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna della Regione a provvedere, con nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del rito di cui all’art. 31 cod. proc. amm., individuandoli nella titolarità di una posizione qualificata in capo all’istante e nel decorso del termine di conclusione del procedimento. Sotto il primo profilo, riconosce la legittimazione e l’interesse del Consorzio, che ha presentato specifica istanza per la struttura di cui all’art. 57 bis del R.R. Puglia n. 4/2007, introdotto dall’art. 6 R.R. Puglia n. 9/2016.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale richiama la tabella A allegata al regolamento regionale n. 13/2015, nel testo modificato dalla delibera di Giunta n. 315 del 2018, che fissa in 180 giorni il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e accreditamento in procedimento unico. Il termine decorre dalla presentazione dell’istanza del privato.

Il passaggio decisivo riguarda il dies a quo. Il Collegio lo individua nella istanza integrata e modificata in data 27.03.2023, quella cioè con cui il Consorzio ha riscontrato la richiesta regionale di documentazione e ha rappresentato di aver rimosso la dissociazione soggettiva. Da quella data la Regione è rimasta inerte e il procedimento non ha avuto alcun avanzamento.

La Corte non si pronuncia nel merito della questione sostanziale sulla necessaria coincidenza tra titolare e gestore, che resta affidata alla fase provvedimentale. Si limita a rilevare che l’inerzia supera ampiamente il termine di legge e che difetta qualsiasi pronuncia espressa, anche in termini di mero riscontro. Il ricorso è quindi accolto.

Il Tribunale ordina alla Regione di determinarsi con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Barletta, Andria e Trani, con facoltà di delega, entro l’ulteriore termine di trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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