Silenzio-inadempimento e danno da ritardo del docente universitario improcedibilità e onere probatorio (TAR Calabria n. 720 del 03.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio della pubblica amministrazione non costituisce rimedio generale contro qualsiasi inerzia, ma tutela esclusivamente il mancato esercizio di potestà provvedimentali, restando estranea la posizione di diritto soggettivo, per la quale occorre proporre azione di accertamento e condanna anche innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. Qualora l’amministrazione abbia concretamente riscontrato le istanze e avviato le iniziative rientranti nella propria sfera di competenza, difetta l’interesse alla pronuncia sul silenzio, con conseguente improcedibilità della domanda. Il danno da ritardo non si presume juris et de jure per il solo decorso del tempo: grava sul danneggiato la prova della violazione dei termini, del dolo o colpa dell’amministrazione, del danno ingiusto e del nesso causale. La mancanza di prova dell’elemento soggettivo e del pregiudizio preclude la liquidazione del danno da mero ritardo e da mancato conseguimento del bene della vita. La domanda risarcitoria già rigettata con pronuncia passata in giudicato è inammissibile per violazione del ne bis in idem.
Il Fatto
Il ricorrente, docente universitario chiamato in ruolo presso l’Ateneo calabrese, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria sulle plurime istanze con cui sollecitava l’attivazione sostanziale dell’attività didattica e assistenziale, oltre al risarcimento dei danni da ritardo.
La vicenda si colloca all’esito di un lungo contenzioso: il docente aveva ottenuto con una precedente sentenza la condanna dell’Ateneo all’immissione in ruolo, poi eseguita solo tardivamente. Egli ha sostenuto che l’ottemperanza fosse rimasta meramente formale, lamentando l’inadeguatezza dell’incarico e l’assenza di coordinamento tra didattica e assistenza, con conseguenti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. L’Università ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del ricorso; entrambe le amministrazioni hanno chiesto la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, respingendola. La disciplina del personale del Servizio Sanitario Nazionale non si applica allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari, che resta universitario anche nello svolgimento dell’attività assistenziale. Sussiste pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per sforamento dei limiti dimensionali, il TAR la disattende. Lo sforamento del limite di sinteticità non comporta di per sé inammissibilità, potendo incidere semmai sul regime delle spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a., secondo l’indirizzo richiamato.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la vicenda processuale e osserva che l’improcedibilità della domanda sul silenzio va valutata alla luce dell’esaurimento dell’interesse. Gli atti prodotti dimostrano che l’Ateneo ha fornito riscontri concreti alle istanze del ricorrente e ha posto in essere le iniziative rientranti nella propria competenza, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 517/1999, escludendo così una condotta ostruzionistica o colposamente inadempiente. Ne discende l’improcedibilità della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere.
Sulla domanda risarcitoria, il TAR rileva il ne bis in idem: la parte relativa al danno da ritardo è già stata rigettata con pronuncia passata in giudicato, non essendo stato proposto appello incidentale. La residua domanda è inoltre irricevibile per tardività, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a., decorrendo il termine decadenziale dalla presa di servizio.
Nel merito, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il danno da ritardo non è presunto, ma richiede la prova di violazione dei termini, colpa, danno ingiusto e nesso causale, con richiamo alla responsabilità aquiliana dell’art. 2043 c.c. Nel caso concreto manca la prova dell’elemento soggettivo e del nesso causale; le difficoltà organizzative e le criticità del sistema sanitario, estranee alle amministrazioni, escludono la colpa. La domanda risarcitoria è pertanto in parte inammissibile e in parte infondata. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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