Inottemperanza al giudicato e Carta docente termine e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1222 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario abbia accertato il diritto del docente non di ruolo al beneficio della Carta del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza qualora sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che siano stati effettuati pagamenti neppure parziali. L’inerzia dell’Amministrazione, non contestata nel corso del giudizio, legittima l’assegnazione di un nuovo termine per l’integrale adempimento e la nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 21.02.2023, ha dichiarato il diritto del ricorrente, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero resistente ad accreditare l’importo complessivo di euro 1.500,00 e al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
La sentenza è stata notificata il 2 maggio 2023. Decorso il termine dilatorio senza che l’Amministrazione provvedesse, il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il ricorrere dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo giudiziale è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute dalle Amministrazioni pubbliche.
Sul piano dell’adempimento, la documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da qui la qualificazione del credito come non contestato nell’an e nel quantum. Il Collegio ne ha tratto la declaratoria di inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Il TAR ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale adempimento. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.
Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, per dare corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’Amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario dovrà inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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