Il parere del dirigente che esplicita il diniego chiude il silenzio-inadempimento (TAR Emilia-Romagna n. 164 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il dirigente dell’ufficio competente, in risposta alla diffida del privato, espliciti la volontà di non procedere alle attività materiali richieste e ne esponga compiutamente le ragioni, ha contenuto provvedimentale e non integra un mero parere interlocutorio. Essa è dunque idonea a escludere la configurabilità del silenzio-inadempimento e determina l’improcedibilità del ricorso proposto ex artt. 31, comma 2, e 117 c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse. Le eventuali censure avverso le ragioni del diniego vanno fatte valere mediante impugnazione dell’atto nella debita sede.
Il Fatto
A seguito degli eventi calamitosi che nel maggio 2023 colpirono il territorio del Comune di Faenza, il Sindaco emanava un’ordinanza contingibile e urgente con cui, a tutela dell’incolumità degli abitanti di una zona residenziale, disponeva la realizzazione di un tratto di argine e l’utilizzazione parziale di un terreno agricolo privato, con chiusura dello scolo interrato ivi esistente. Terminata l’allerta meteo, il proprietario diffidava l’Amministrazione alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello status quo ante.
Non ottenendo riscontro, il ricorrente adiva il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente a provvedere, con nomina di un commissario ad acta. Il Comune si costituiva deducendo l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo medio tempore riscontrato la diffida con una comunicazione dirigenziale che confermava le ragioni ostative al ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla qualificazione della nota dirigenziale prodotta dall’Amministrazione. Il ricorrente la riteneva un semplice parere interlocutorio, privo di carattere decisorio e perciò inidoneo a escludere il silenzio, richiamando il principio secondo cui l’interlocuzione non equivale a provvedere.
Il Tribunale ribalta la prospettazione. La diffida aveva a oggetto una serie di attività materiali di ripristino; l’atto a firma del Dirigente del Settore lavori pubblici, ufficio competente a disporle, comunica la volontà di non intendere procedere ed esterna compiutamente le motivazioni. L’atto ha, pertanto, contenuto provvedimentale.
Da qui la conseguenza processuale: il ricorso avverso l’inerzia è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice precisa che le ragioni del diniego potranno essere contestate, se del caso, impugnando l’atto nella sede propria, con la conseguente conversione del rimedio: non più azione contro il silenzio, ma impugnazione del provvedimento negativo.
La particolarità della vicenda, legata all’emergenza alluvionale e alla persistenza di esigenze di pubblico interesse, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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