Silenzio-inadempimento del Comune in dissesto e competenza esclusiva dell’OSL (TAR Campania n. 2126 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di dissesto finanziario dell’ente locale, la competenza a provvedere sulle obbligazioni derivanti da occupazione illegittima anteriore alla dichiarazione di dissesto e non ancora definita spetta all’Organo Straordinario di Liquidazione, che costituisce organismo dotato di autonoma soggettività giuridica distinta da quella del Comune. L’atto di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, generatore dell’obbligazione, è attratto in tale competenza quando pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riferito a fatti di occupazione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Ne consegue che nessun obbligo di provvedere ex art. 31 d.lgs. n. 104/2010 grava sugli organi ordinari dell’amministrazione comunale in ordine a un’istanza proposta dal privato nei loro confronti. Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La Fondazione ricorrente è proprietaria di un esteso appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Frignano, ricompreso dal Comune in un programma costruttivo di edilizia agevolata e convenzionata. Con decreto del 4 luglio 2002 l’ente autorizzava il soggetto attuatore a occupare in via d’urgenza le aree, per complessivi mq. 37.272, senza che venissero portate a compimento le formalità espropriative e il pagamento integrale delle indennità. Sopravvenuto il fallimento del soggetto attuatore, la convenzione si risolveva e successivi provvedimenti di acquisizione sanante venivano annullati dal giudice amministrativo con le sentenze n. 219/2016 e n. 4872/2019.
Perdurando l’occupazione illegittima, la Fondazione con istanza del 13 giugno 2024 chiedeva al Comune la restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree, o in alternativa l’adozione del provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Non ottenendo riscontro, adiva il TAR per la declaratoria del silenzio-inadempimento e la condanna dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuto dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione consiliare n. 24 del 29 luglio 2022, e la conseguente attrazione della competenza in capo all’OSL. Il Collegio, con ordinanza n. 522 del 20 gennaio 2025, invitava le parti a depositare memorie sulla possibile inammissibilità alla luce delle statuizioni dell’Adunanza Plenaria n. 15/2020.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui l’atto di acquisizione sanante, generatore dell’obbligazione, è attratto nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione e non rientra nella gestione ordinaria, sia sul piano contabile sia su quello amministrativo, quando pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria e riferito a fatti di occupazione anteriori al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Rientrano in tale competenza non solo le poste passive già contabilizzate alla data del dissesto, ma anche le obbligazioni che, pur sorte in seguito, costituiscano conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi.
Il Collegio verifica che la gestione liquidatoria non è ancora terminata e che l’occupazione illegittima si è verificata molto prima della dichiarazione di dissesto, con conseguente spostamento della competenza in capo all’OSL.
La tesi della ricorrente, secondo cui l’organismo sarebbe privo di personalità giuridica e l’Adunanza Plenaria sarebbe inapplicabile perché espressa solo su una questione di bilancio, è respinta. Il Tribunale afferma che l’OSL ha autonoma soggettività giuridica, distinta da quella del Comune, ed è dotato di specifici poteri ai sensi degli artt. 252 e ss. d.lgs. n. 267/2000, richiamando sul punto C.G.A. Sicilia n. 1284/2022.
Poiché l’istanza era stata rivolta al Comune e non all’OSL, il Collegio esclude l’esistenza di alcun obbligo di provvedere in capo agli organi ordinari e dichiara il ricorso inammissibile, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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