Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 655 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, è suscettibile di tutela in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’inadempimento dell’Amministrazione dell’istruzione integra la violazione del giudicato e giustifica l’ordine di esecuzione entro un termine perentorio. Alla perdurante inerzia consegue la nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., salvo che la procedura predisposta sia già stringente e celere. In tal caso è legittimo il diniego delle astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nonché la condanna alle spese e il rimborso del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un docente, già parte di un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, aveva ottenuto una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica del docente, con l’accredito dell’importo spettante in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni indicati in sentenza.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato formatosi su quella pronuncia, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del comando giudiziale, la condanna alle spese e l’applicazione di una somma per ogni giorno di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione in atti, ed è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme e prima della proposizione del ricorso.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha richiamato il proprio precedente e numerosi conformi, osservando che l’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato. L’accoglimento comporta l’adozione delle misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con declaratoria dell’obbligo di esecuzione integrale entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale preposto alla direzione competente in materia di ordinamenti scolastici e formazione del personale. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza, dopo il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento degli importi liquidati, determinati tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta, oltre al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio ha escluso le astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza predisposta. Le spese e il rimborso sono stati distratti al difensore, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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