Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 269 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, anche in funzione di giudice del lavoro, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro costituisce titolo azionabile con il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., dovendosi assicurare l’adempimento dell’obbligo della amministrazione di conformarsi al giudicato. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il TAR, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato e nomina, fin d’ora, un commissario ad acta per il caso di inerzia perdurante.

Il Fatto

Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 70/2024 ha accertato il diritto di una docente precaria, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022, a ottenere il beneficio della cd. carta del docente per complessivi € 2.500,00. Il giudice ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il beneficio spetta anche ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.

Passata in giudicato la sentenza, e notificata in copia conforme all’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato l’ammissibilità né la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il TAR verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza, risultante dall’attestazione resa dal Tribunale di Isernia, e la notifica del titolo all’amministrazione in copia conforme all’indirizzo PEC.

Sul punto il Collegio richiama le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022. La novellata disposizione stabilisce che le sentenze e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale. Ne deriva che, a decorrere dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le modalità di notifica adottate dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità richieste.

Il TAR afferma quindi che il titolo azionato, costituito da una sentenza del giudice civile, rientra tra quelli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, primo comma, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Collegio ordina al Ministero di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inottemperanza perdurante, nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di 40 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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