Variante PGT e permuta di area standard: impugnazione tardiva e inammissibilità derivata (TAR Lombardia n. 3004 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni dello strumento urbanistico generale che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie di una porzione di territorio, compresa la destinazione di aree a standard e la loro ricollocazione in ambiti edificabili, hanno effetto conformativo diretto e vanno impugnate nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione legale del piano. Il PGT è soggetto a pubblicazione obbligatoria e, trattandosi di atto a destinazione plurima, non grava sull’Amministrazione alcun onere di comunicazione individuale ai proprietari delle aree interessate. La tardiva impugnazione delle deliberazioni consiliari presupposte determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il permesso di costruire e gli atti attuativi, qualora gli stessi siano gravati non per vizi propri ma in via derivata.

Il Fatto

I ricorrenti sono comproprietari di un compendio edilizio classificato in parte come area produttiva-artigianale e in parte come ambito residenziale. Le aree poste a ovest del complesso erano state interessate da un piano di lottizzazione convenzionato, che aveva previsto la cessione al Comune di un’ampia porzione territoriale destinata a parcheggio pubblico, nell’ambito della dotazione di standard del comparto.

Con una successiva variante al PGT l’area ceduta a standard è stata azzonata quale ambito residenziale edificabile. Il Comune, previa cessione in permuta del compendio tramite deliberazione consiliare, ha rilasciato ai danti causa degli acquirenti il permesso di costruire per un fabbricato residenziale sul lotto confinante con la proprietà dei ricorrenti. Questi hanno impugnato il titolo edilizio, la variante al PGT e la delibera di permuta, chiedendo anche la declaratoria di nullità di quest’ultima per violazione della disciplina demaniale e del patrimonio indisponibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle parti resistenti. La variante al PGT era già stata impugnata con un distinto ricorso, definito con sentenza del medesimo Tribunale divenuta irrevocabile, che l’aveva dichiarato tardivo. Il principio richiamato è quello secondo cui, in tema di disposizioni urbanistiche, le norme che stabiliscono in via immediata le potenzialità edificatorie del territorio — zonizzazione, destinazione di aree a standard, localizzazione di opere pubbliche — impongono l’onere di impugnativa immediata dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio.

La pubblicazione della delibera di approvazione della variante sul Bollettino Ufficiale della Regione ha segnato la decorrenza del termine decadenziale, in applicazione dell’art. 13, comma 11, della legge regionale n. 12/2005 e dell’art. 41 cod. proc. amm. Il Collegio esclude che l’art. 41 cod. proc. amm. possa derogarsi in ragione della natura del destinatario: il PGT è atto a destinazione plurima e non è configurabile un onere di comunicazione individuale, tanto più quando l’impugnativa riguardi un terreno di proprietà di terzi. È richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 651/2022, e il precedente del medesimo Tribunale n. 2570/2022.

Il percorso argomentativo si sofferma sulla lesività concreta della previsione: lo stralcio dell’area dal piano dei servizi e la sua collocazione tra gli ambiti edificabili risultavano incompatibili con la realizzazione del parcheggio sul quale i ricorrenti intendevano affacciare un nuovo accesso al proprio compendio. La consapevolezza della nuova destinazione emergeva peraltro da una richiesta di acquisto dell’area a confine, corredata di estratto del PGT.

Analogo ragionamento vale per la delibera di permuta: l’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio era il 26 marzo 2014, con conseguente scadenza del termine per impugnare al 26 maggio 2014. La tardività preclude il sindacato sull’omesso procedimento di sdemanializzazione e sull’inserimento nel piano delle alienazioni. Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che l’area costituiva l’unico compendio idoneo ad adempiere alla prescrizione provinciale di opere di mitigazione ambientale.

Dalla declaratoria di irricevibilità delle delibere presupposte deriva l’inammissibilità del ricorso avverso il permesso di costruire e gli atti attuativi, gravati non per vizi propri ma in via derivata. Il ricorso è quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità e della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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