Silenzio-inadempimento e soccombenza virtuale nell’esecuzione del giudicato (TAR Sicilia n. 2609 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza che ordina all’amministrazione di rispondere con atto formale a una diffida, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento costituisce atto endoprocedimentale e non conclude il procedimento. Il giudice dichiara improcedibile l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, nelle more, abbia adottato un provvedimento definitivo. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare la fondatezza della pretesa al momento della domanda: l’amministrazione che non ha provveduto nel termine assegnato dal giudice è virtualmente soccombente, anche se la successiva definizione del procedimento rende improcedibile il ricorso. La complessità della questione non giustifica l’inerzia quando il termine è fissato da una pronuncia non impugnata.
Il Fatto
Con sentenza n. 3660 del 22 dicembre 2025 il Tribunale aveva accolto il ricorso della proprietaria avverso il silenzio del Comune sulla diffida dell’11 agosto 2025, relativa a terreni in parte occupati per edifici pubblici e viabilità urbana, ordinando all’amministrazione di rispondere con atto formale entro novanta giorni. La pronuncia non è stata impugnata.
Il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento con nota del 16 marzo 2026. La ricorrente ha replicato, ma non è intervenuto alcun provvedimento conclusivo. Il 17 luglio 2026 ha quindi proposto istanza ai sensi dell’art. 117, commi 3 e 4, c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inesatta esecuzione e la nomina di un commissario. Nelle more, il Comune ha respinto l’istanza per una particella e ha avviato l’acquisizione sanante delle altre, con successiva deliberazione del commissario straordinario del 9 settembre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione centrale attiene alla corretta individuazione dell’oggetto del comando contenuto nella sentenza n. 3660/2025. Il Comune sostiene che il giudicato imponesse solo una risposta formale alla diffida, già resa con il preavviso di rigetto, e non la conclusione del procedimento di acquisizione sanante entro novanta giorni. Il Tribunale non accoglie questa lettura sul piano della valutazione delle spese, pur pervenendo a una declaratoria di improcedibilità.
La comunicazione di avvio del procedimento non può essere considerata atto conclusivo della procedura: essa, per definizione, sancisce l’avvio e non l’esito. Allo stesso modo, la nota con cui l’amministrazione enuncia i motivi ostativi è atto meramente endoprocedimentale, inidoneo a soddisfare l’ordine di rispondere formalmente nel termine assegnato.
La difesa dell’ente invoca la complessità dell’istruttoria, legata alla verifica della titolarità dei terreni e alla distinzione delle particelle interessate da opere pubbliche. Il Collegio respinge l’argomento: la complessità della questione non assume rilievo quando il termine per provvedere è stato fissato da una pronuncia non impugnata, divenuta così definitiva nel suo contenuto precettivo.
Quanto all’esito, il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come richiesto dalla stessa ricorrente. La declaratoria riguarda sia le particelle acquisite sia quella per cui il Comune ha adottato una determinazione provvedimentale definitiva di diniego, che la ricorrente ha dichiarato di voler impugnare autonomamente.
Sul carico delle spese il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: l’amministrazione non ha definito il procedimento nel termine assegnato, né prima della presentazione dell’istanza del 17 luglio 2026. La condanna alle spese di lite relative alla presente fase, liquidate in € 750,00 oltre accessori, consegue quindi alla valutazione della fondatezza della pretesa al momento della domanda, restando impregiudicata la materia del quantum innanzi al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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