Silenzio della P.A. e sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso (TAR Molise n. 403 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse resa dalla parte ricorrente preclude al giudice amministrativo la decisione nel merito e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Non può invece pronunciarsi cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui la pretesa sostanziale azionata non risulti sostanzialmente soddisfatta. La variazione della titolarità delle funzioni amministrative, intervenuta nel corso del giudizio in capo a un soggetto diverso dall’originario resistente, è di per sé ostativa al conseguimento dell’utilità richiesta e conferma il venir meno dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non implica alcun accertamento sulla fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto di carburanti chiedeva ad Anas s.p.a. il rinnovo dell’autorizzazione per due accessi alla strada statale, in precedenza oggetto di rilievi ostativi espressi dall’ente gestore con provvedimento del 23.03.2022. Con istanza/diffida del 10.03.2025 la ricorrente trasmetteva una proposta di regolazione degli accessi per superare le criticità segnalate.

Rimasta priva di riscontro, la società proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a concludere il procedimento con provvedimento espresso, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost. Costituitasi in giudizio, Anas eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza. In pendenza di causa l’ente comunicava, con nota del 26.08.2025, che la competenza sulla gestione del tratto viario era passata al Comune interessato e invitava la società a rivolgere la richiesta a quest’ultimo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della memoria del 5.11.2025 con cui la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Sulla scorta di tale univoca dichiarazione, che preclude ogni valutazione di merito, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato, sez. III, n. 3061 del 2018; sez. IV, n. 4310 del 2018).

Il Tribunale sottolinea come la traslazione della titolarità delle funzioni di gestione del tratto stradale dall’Anas al Comune sia di per sé ostativa al soddisfacimento della pretesa sostanziale. Il ricorso era stato proposto nei confronti del solo ente gestore e la competenza sul rilascio degli atti amministrativi era ormai radicata in capo all’ente locale.

La qualificazione dell’esito è oggetto di puntualizzazione espressa: non si versa in cessazione della materia del contendere, poiché la pretesa avanzata in giudizio non può dirsi sostanzialmente soddisfatta. Consegue la declaratoria di improcedibilità, che lascia impregiudicata ogni valutazione di merito sulla legittimità del contegno serbato dall’ente.

Le spese di lite sono infine compensate tra le parti, in conformità alle richieste della stessa ricorrente contenute nella memoria del 5.11.2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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