Ottemperanza a decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Molise n. 400 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza garantisce l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutorio, quale titolo idoneo a fondare l’azione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., non essendo più necessaria, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, la spedizione del titolo in forma esecutiva. Presupposto dell’azione è il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo munito di attestazione di conformità. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, subordinandone l’attivazione a istanza di parte. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. non è riconosciuta quando la nomina del commissario già fronteggi l’eventuale inerzia, salva diversa valutazione su nuova istanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Campobasso, con decreto ingiuntivo n. 179/2024 del 30/05/2024, ha ingiunto alla Regione Molise di pagare in favore di una società, in liquidazione, la somma di € 97.540,29 oltre interessi, spese della procedura di ingiunzione, iva, cap e rimborso forfettario. Il decreto è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 28/01/2025 e notificato il 30/01/2025 alla Regione e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Non essendo seguito alcun pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e alle spese. La Regione si è costituita chiedendo un rinvio per completare il riconoscimento del debito fuori bilancio, poi non presentato nei termini per un disguido interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. Il decreto ingiuntivo è definitivamente esecutorio e munito di attestazione di conformità; è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Tribunale richiama le modifiche apportate all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.Lgs. n. 149/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica del titolo con attestazione di conformità.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del decreto ingiuntivo al novero dei titoli ottemperabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., che disciplina il rimedio diretto a ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: è incontroverso l’inadempimento della Regione rispetto a quanto impostole dal titolo. Il Tribunale ordina pertanto il pagamento delle somme indicate nel decreto, oltre alle spese di registrazione del medesimo, nel termine di settantacinque giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inottemperanza oltre il termine, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato anche ratione muneris nella persona del Direttore del Servizio risorse finanziarie, bilancio e ragioneria generale della Regione, con facoltà di delega a un funzionario qualificato. Il commissario si attiva su istanza della ricorrente e provvede in ulteriori settantacinque giorni.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., il Tribunale non ne ravvisa, almeno allo stato, i presupposti, proprio in ragione della nomina del commissario a presidio dell’eventuale inerzia. Resta salva una diversa valutazione su nuova istanza, in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato e dell’imposta di registro.
Nota della Redazione
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