Fiscalizzazione dell’abuso e acquisizione al patrimonio comunale (C.G.A.R.S. n. 19 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 non condiziona la legittimità dell’ordine di demolizione, ma assume rilievo solo nella successiva fase esecutiva, sulla base di un motivato accertamento tecnico. Il proprietario non responsabile dell’abuso, per andare esente dall’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime, deve comunque essersi adoperato, una volta conosciuto l’abuso, per impedirne la permanenza con gli strumenti offerti dall’ordinamento. La sanzione pecuniaria del comma 4 bis dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 ha natura ripristinatoria e non punitiva, con conseguente inapplicabilità della legge n. 689/1981 e del principio di personalità, poiché non si sanziona la persona ma il bene.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato nel 2015, con atto pubblico notarile, un’unità immobiliare descritta come appartamento di un vano con piano cottura, servizio e terrazza esclusiva, della superficie catastale di mq. 39. Solo dopo la stipula apprendeva dell’esistenza di un procedimento penale ipoteticamente connesso a difformità dello stato dei luoghi rispetto al dichiarato.
Il Comune aveva poi notificato un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un ampliamento di mq. 70 realizzato in assenza di concessione edilizia, con chiusura della terrazza di pertinenza e creazione di un nuovo appartamento. All’ordine seguivano il verbale di accertamento dell’inottemperanza, la determinazione dell’indennità di occupazione temporanea del bene acquisito al patrimonio comunale e l’ordinanza di applicazione della sanzione pecuniaria. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; il proprietario proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. La tesi secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto irrogare la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione non è condivisibile: la valutazione sulla possibilità di dare corso alla fiscalizzazione costituisce mera eventualità della fase esecutiva, successiva all’ingiunzione a demolire. La sua mancata considerazione non può quindi costituire vizio dell’ordine di demolizione, richiamandosi sul punto l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 8240 del 2021 e da Cons. Stato, sez. II, n. 5985 del 2020.
Quanto alla dedotta genericità dell’ordinanza, il Collegio rileva che il manufatto abusivo di mq. 70 va valutato unitariamente, non essendo consentita una valutazione atomistica delle singole opere che eluderebbe le norme urbanistiche. La presentazione della richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, avvenuta dopo la notifica dell’ordine, è indicativa della consapevolezza in capo all’appellante dell’entità e della tipologia degli abusi.
Sul fronte dell’acquisizione al patrimonio comunale, il Collegio conferma la sentenza di primo grado. L’atto pubblico fa piena prova ex art. 2700 cod. civ. delle dichiarazioni delle parti; in difetto di querela di falso, l’atto notarile descrive il bene come appartamento di mq. 39 catastali, sicché risulta recessiva ogni contraria allegazione circa la preesistenza dell’ampliamento al momento dell’acquisto. In via dirimente, si richiama la giurisprudenza secondo cui il proprietario non responsabile deve essersi adoperato per impedire la permanenza dell’abuso (Cons. Stato, sez. VI, n. 9347 del 2023).
Il verbale di sopralluogo della polizia municipale costituisce atto istruttorio interno al sub-procedimento sanzionatorio, propedeutico al provvedimento di immissione nel possesso. La scansione procedimentale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è stata rispettata: il sopralluogo ha verificato la mancata esecuzione, le risultanze sono state comunicate al responsabile del settore e questi ha adottato la determinazione che compendia l’accertamento dell’inottemperanza e la fissazione dell’indennità.
Sulla sanzione pecuniaria del comma 4 bis, il Collegio richiama il parere delle Sezioni riunite del C.G.A.R.S. n. 94 del 2020: la sanzione ha natura ripristinatoria e non punitiva, si aggiunge all’acquisizione e non è omologabile al sistema della legge n. 689/1981, restando estraneo il principio di personalità, poiché si sanziona il bene e non la persona. La censura di sproporzione è infine destituita di fondamento, risultando la somma commisurata alla categoria del regolamento comunale in ragione della cubatura accertata.
Nota della Redazione
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