Nesso causale e infortunio in itinere vincolano il giudicato penale (TAR Sardegna n. 696 del 27.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di dipendenza dell’infermità da causa di servizio è atto amministrativo vincolato all’accertamento dei fatti, che l’Amministrazione non può ricostruire in contrasto con il giudicato formatosi sull’atto presupposto. Ove il verbale di contestazione stradale sia stato annullato con sentenza definitiva che esclude la condotta imprudente del militare, il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che fondi il diniego sulla sola attribuzione della responsabilità del sinistro è affetto da travisamento dei fatti e da vizio di istruttoria, che si riverbera sulla motivazione. Ne consegue l’illegittimità del diniego e, in via derivata, del collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio. È inoltre illegittima la determinazione di aspettativa adottata senza la tempestiva comunicazione all’interessato del transito in tale posizione.

Il Fatto

Il ricorrente, Appuntato Scelto dell’Arma dei Carabinieri, mentre rientrava dalla caserma alla propria abitazione al termine del turno, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale con altro veicolo. Riportava frattura del piatto tibiale e infrazione dell’olecrano, con prognosi e cure prolungate. La Polizia municipale elevava a suo carico un verbale per sorpasso vietato; il Giudice di Pace, con sentenza non impugnata e passata in giudicato, annullava il verbale, ricostruendo la dinamica secondo la versione del ricorrente e riconoscendo il sorpasso in tratto consentito.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo, valorizzando l’attribuzione del sinistro al militare da parte dell’organo di polizia e ravvisando una grave imprudenza idonea a spezzare il nesso causale. Il parere era recepito con decreto del Comando Generale, che negava la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo. Seguivano il collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio e la relativa determinazione del Comando Interregionale. Il ricorrente impugnava i tre provvedimenti con distinti ricorsi, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone in via preliminare la riunione dei tre gravami per connessione oggettiva e soggettiva. Accoglie invece l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse relativa al ricorso avverso la nota del Comando Legione: si tratta di mera proposta endoprocedimentale, con cui la documentazione è trasmessa al Comando Interregionale competente per la decisione finale, secondo la circolare ministeriale in materia di aspettativa per motivi sanitari.

Nel merito, la decisione di accoglimento poggia su un dato dirimente: l’Amministrazione non ha considerato che il verbale di contestazione elevato in occasione del sinistro è stato annullato con sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva. Il parere negativo, come emerge dalla sua stessa lettura, si fonda esclusivamente sulla circostanza che il ricorrente è rimasto coinvolto in un incidente a lui attribuito con sanzione dall’organo di polizia e sulle circostanze di modo ritenute espressive di grave imprudenza.

Il TAR ravvisa un evidente travisamento dei fatti, conseguente a un vizio di istruttoria che si riverbera sul piano motivazionale. La sentenza del Giudice di Pace era stata inoltrata in copia dal Comando Stazione al Comando Compagnia, su istanza dell’interessato, per l’allegazione alla pratica; di ciò il Comitato non fa menzione. Una volta escluso, sulla base del decisum giudiziale con efficacia di giudicato, che il sinistro sia dipeso da condotta violativa delle regole sulla circolazione, non è dato comprendere perché il comportamento del militare sia stato comunque ritenuto gravemente imprudente e idoneo a spezzare il nesso di causalità in una tipica ipotesi di infortunio in itinere.

Ne deriva l’illegittimità del parere e, in via derivata, del decreto che ha negato la dipendenza da causa di servizio, nonché della determinazione di collocamento in aspettativa. Il Collegio aggiunge che l’Amministrazione avrebbe in ogni caso dovuto inviare all’interessato la necessaria e tempestiva comunicazione del transito in posizione di aspettativa per malattia. I ricorsi avverso il diniego e avverso la determinazione sono pertanto accolti, con annullamento degli atti e obbligo di rideterminazione nel termine di 45 giorni, con ogni successiva statuizione sulla posizione di aspettativa. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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