Offerte tecniche ed economiche tra giudicato amministrativo e verifica dei costi (TAR Calabria n. 345 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il giudicato non copre il dedotto e il deducibile, ma si forma solo in relazione ai vizi dell’atto accertati sulla base dei motivi articolati e alle questioni che costituiscono presupposto logico e indefettibile della decisione. I motivi proposti per la prima volta in un successivo giudizio, non preclusi da decadenza, sono pertanto ammissibili. In tema di offerta economica, il giudice amministrativo non esercita attività di amministrazione attiva nel verificare la congruità dei costi della manodopera: sindaca la discrezionalità tecnica solo per manifesta, macroscopica erroneità o irragionevolezza della valutazione. La clausola sociale richiede un bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e diritto al lavoro e va armonizzata con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’aggiudicatario.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’aggiudicazione a un’altra impresa del servizio di ristorazione per i degenti dei presidi ospedalieri di un’azienda sanitaria. Dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante aveva approvato rilevanti modifiche al progetto tecnico. Il contenzioso passa per una prima sentenza del TAR, che accertava il diritto della ricorrente all’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, e per una sentenza del Consiglio di Stato che riformava la decisione di rigetto.

In quel grado il Consiglio di Stato accerta che l’accesso alla documentazione di gara è avvenuto solo il 2 maggio 2023, per colpevole omissione della stazione appaltante, e che i motivi articolati in un nuovo giudizio non sono inammissibili. La ricorrente ripropone in questa sede le censure sull’insostenibilità dell’offerta, chiedendo l’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal vincolo del giudicato formatosi nel precedente grado. Le prime due censure ripropongono argomenti già oggetto di quel giudizio e sono pertanto inammissibili in applicazione del principio ne bis in idem. Il settimo motivo, connesso ai primi due, è rigettato: poiché la modifica del contratto è derivata da fatti sopravvenuti e non dall’inidoneità dell’offerta tecnica, da quella modifica non può discendere la prova dell’inefficienza dell’organizzazione proposta.

Sul costo della manodopera, il Tribunale aveva disposto verificazione affidandola all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’organo ha concluso che il costo triennale calcolato sul monte ore della relazione tecnica coincide con quello indicato nell’offerta e che le lievi discordanze non incidono sul computo. La ricorrente contesta la superficialità della relazione, che non riporta i calcoli eseguiti. Il Tribunale ne prende atto, ma richiama il criterio fissato nella propria ordinanza n. 1291 del 2023: spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità della valutazione, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione.

Dubbi sulla congruità sono ammessi solo se la discordanza è considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità renda palese l’inattendibilità dell’offerta, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 9691 del 2022. Nel caso concreto gli esiti della verificazione si affiancano alla valutazione del seggio di gara ed escludono la prova richiesta: il terzo e l’ottavo motivo sono infondati.

Il quarto motivo è respinto: la previsione del capitolato impone che la prenotazione dei pasti sia controllata da un dietista, non che questi la riceva materialmente al letto del paziente. Il quinto motivo cade sul bilanciamento, richiamato da Cons. Stato, Sez. V, n. 6761 del 2020 e da TAR Lazio n. 12052 del 2019, tra art. 41 Cost. e art. 35 Cost.: la clausola sociale non impediva di collocare il centro di cottura fuori Regione. Il sesto motivo è respinto perché la lex specialis impone un responsabile per presidio, non un soggetto diverso per ciascuno, e la previsione attiene alla fase esecutiva. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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