Silenzio inadempimento e sospensione dei termini per richiesta di integrazione documentale (TAR Sicilia n. 2506 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione unica per impianti di accumulo elettrochimico è soggetto al termine di conclusione di novanta giorni stabilito dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, richiamato dall’art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. n. 7/2002. La richiesta di integrazione documentale con contestuale preavviso di rigetto sospende i termini ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni del privato. Il silenzio inadempimento non si perfeziona prima della scadenza del termine così rideterminato. La carenza documentale non esime l’amministrazione dall’obbligo di provvedere con atto espresso, ma questa non può rigettare l’istanza senza consentire all’interessato di integrare o controdedurre.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato in data 23 luglio 2024 istanza di autorizzazione unica per costruire ed esercitare un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) nel territorio di un comune siciliano. L’Assessorato regionale competente è rimasto inerte fino alla diffida della società, dopo la quale ha comunicato un preavviso di rigetto con richiesta di integrazione documentale.

Seguono plurimi scambi: riscontri della società, una seconda richiesta integrativa del 31 gennaio 2025 e le controdeduzioni del 18 febbraio 2025, con cui la società ha contestato la necessità degli ulteriori documenti e diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento. Non essendo intervenuto alcun provvedimento, la società ha agito per la declaratoria del silenzio inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un silenzio integrato dalla mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento avviato su istanza del privato. L’obbligo di provvedere sussiste non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ragioni di giustizia ed equità impongano una determinazione, in forza dell’art. 2 legge n. 241/1990 (richiamati Cons. Stato n. 738 del 2023 e Cons. Stato n. 4666 del 2023).

L’amministrazione deve concludere il procedimento anche se ritiene la domanda irricevibile, inammissibile o infondata: il Legislatore le impone di rispondere in ogni caso, per consentire al privato di difendersi in giudizio.

Quanto al termine, il Collegio conferma che l’art. 1, comma 2-quater, d.l. n. 7/2002, nel rinviare all’intera disciplina dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, richiama anche il termine di conclusione del procedimento, pari a novanta giorni (richiamata TAR Sardegna n. 404 del 2025).

Nel caso concreto, tuttavia, la richiesta di integrazione del 31 gennaio 2025, con contestuale preavviso di rigetto, ha sospeso i termini ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Solo dalle controdeduzioni del 18 febbraio 2025 i termini hanno ricominciato a decorrere. Alla data di notifica del ricorso, il 2 aprile 2025, non era decorso né il termine di quarantacinque giorni ex art. 14-bis legge n. 241/1990 né quello di novanta giorni. Il silenzio inadempimento non era dunque maturato e il ricorso è inammissibile. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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