Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 2507 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute e fissa un termine per l’esecuzione. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001: l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione. Al commissario interno non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1215/2024, con cui era stato dichiarato il suo diritto alla costituzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare la somma di euro 2.500,00 per cinque anni scolastici, oltre interessi legali.

Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza svolgere difese. La causa è stata posta in decisione all’udienza in camera di consiglio del 16 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è stata notificata presso la sede dell’ente il 19 luglio 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario del Tribunale di Messina in data 27 gennaio 2025. Dalla notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.

Accertata la perdurante inottemperanza, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore che non è parte del giudizio di ottemperanza. Il termine per l’esecuzione è stato fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a funzionario del medesimo ufficio in possesso della necessaria professionalità. L’organo straordinario è attivato su richiesta della parte ricorrente, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e deve provvedere entro novanta giorni dalla ricezione.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, e riferire poi al Tribunale con dettagliata relazione.

Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che al commissario spetti alcunché, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese, liquidate equitativamente in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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