Silenzio inadempimento sui sussidi per calamità naturali e interesse pretensivo (TAR Lazio n. 383 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di sussidi a favore dei soggetti colpiti da calamità naturale, in ipotesi di mancata erogazione si configura un interesse legittimo pretensivo alla corretta e sollecita conclusione del procedimento, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Il silenzio inadempimento è illegittimo quando sussistono l’obbligo di provvedere a fronte di un’istanza del privato e la scadenza del termine a provvedere, in corrispondenza di una situazione soggettiva protetta. La complessità dell’istruttoria non giustifica un ritardo pluriennale nella conclusione del procedimento. La decorrenza del termine annuale per l’azione avverso il silenzio incide solo sul piano processuale, senza estinguere l’interesse pretensivo, e la diffida a provvedere va equiparata a una nuova istanza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare in Terracina, subiva ingenti danni a causa degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018. Con D.P.C.M. 27.02.2019 era prevista per i danneggiati la possibilità di ottenere finanziamenti per il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere e impianti. Nel rispetto delle procedure del decreto del Commissario delegato n. 33 del 2019, la ditta inoltrava al Comune la domanda di finanziamento con la relativa rendicontazione.
In fase istruttoria i tecnici comunali riscontravano che alcune strutture danneggiate non risultavano censite, perché stagionali, e gli importi delle fatture non apparivano congrui; nel verbale erano comunque determinati i costi ammessi. Nonostante la documentazione a supporto, il Comune restava inerte. La ditta diffidava l’amministrazione a concludere il procedimento e, perdurando l’inerzia, proponeva ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale afferma anzitutto la propria giurisdizione: in materia di sussidi per calamità naturali, la mancata erogazione incide su un interesse legittimo pretensivo alla sollecita conclusione del procedimento (cfr. Cons. Stato n. 1584 del 21.04.2016; Cons. Stato n. 2638 del 22.05.2014).
Sul piano processuale, il Collegio richiama l’art. 117 c.p.a.: il ricorso avverso il silenzio va proposto finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione. La ditta aveva inoltrato tempestivamente la domanda; la stessa amministrazione ammette che la domanda è stata istruita ma il provvedimento finale non è stato emesso.
La sentenza riprende l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine annuale incide solo sul piano processuale, senza vicenda estintiva dell’interesse pretensivo: la diffida a provvedere va equiparata a una nuova istanza ex art. 31, comma 2, c.p.a. (cfr. Cons. Stato n. 2742 del 27.05.2014; TAR Lazio n. 12810 del 10.10.2022). Formatosi il silenzio il 15 maggio 2024, il ricorso notificato il 05.02.2025 è tempestivo.
Nel merito, il comportamento omissivo viola il generale obbligo di provvedere su istanza del privato ex artt. 1 e 2 legge n. 241/1990. Presupposti del silenzio rilevante sono l’obbligo di pronunciarsi entro un termine e la titolarità di una situazione protetta (cfr. TAR Lazio n. 17922 del 29.11.2023). Il Collegio respinge la tesi della complessità istruttoria: i fatti del 2018 e l’istanza del 2019 non possono giustificare sei anni di inerzia, e i provvedimenti comunali del 2022 null’altro riguardano se non il ristoro dei danni del 2018.
Il ricorso è accolto. All’amministrazione è assegnato un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento; in caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 90 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.