Concorrente non legittimato a impugnare la chiusura della vigilanza sul rivale (Cons. Stato n. 61 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse al ricorso richiede una lesione diretta, attuale e concreta della sfera giuridica del ricorrente. Il concorrente che abbia sollecitato l’esercizio del potere di vigilanza di mercato è titolare di una posizione differenziata e qualificata, ma non vanta un interesse protetto all’annullamento del provvedimento che conclude il procedimento d’ufficio, quando da questo non derivi alcun vantaggio concreto e attuale. La lesione tutelabile nasce, invece, dall’aggiudicazione della commessa pubblica in favore del rivale, da impugnare nel termine decadenziale. Ammettere l’impugnazione del provvedimento di chiusura della vigilanza per ottenere l’estromissione del concorrente dal mercato comporterebbe la violazione del principio di inoppugnabilità e trasformerebbe la giurisdizione di legittimità in giurisdizione oggettiva.
Il Fatto
La società appellante, produttrice di letti e poltrone con sistema di pesatura integrato, ha denunciato al Ministero competente la commercializzazione da parte di un’azienda concorrente di dispositivi privi dei certificati di approvazione CE/UE, in violazione della direttiva 2014/31/EU e del d.lgs. n. 517 del 1992, chiedendo l’avvio del procedimento di controllo e l’adozione dei provvedimenti sanzionatori.
Non essendo stato definito il procedimento, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio inadempimento; il TAR Lazio ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il Ministero ha poi comunicato l’esito, ritenendo attuato il piano di conformazione proposto dalla concorrente e rinviando alle Camere di Commercio per i profili di rispettiva competenza. Impugnati tali atti, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e conferma la statuizione di inammissibilità. Il percorso argomentativo prende le mosse dalla distinzione tra legittimazione ad agire e interesse a ricorrere: la prima spetta a chi affermi di essere titolare della situazione sostanziale lesa, il secondo consiste nel vantaggio pratico e concreto che l’accoglimento può arrecare al ricorrente.
Il Consiglio di Stato non contesta la posizione differenziata e qualificata dell’appellante quale concorrente, nelle attività amministrative che incidono sulle quote di mercato. Ritiene però che difetti l’interesse a ricorrere avverso lo specifico provvedimento, per assenza di una lesione diretta e attuale. La lesione nasce, semmai, dall’aggiudicazione della gara in favore del rivale: in tal caso l’interessata avrebbe dovuto agire nel termine decadenziale. Il Collegio rileva che non risulta documentato se le aggiudicazioni richiamate riguardino proprio i prodotti oggetto di vigilanza, né gli esiti delle eventuali impugnazioni.
Il punto centrale è sistemico: non può riconoscersi un interesse meritevole di protezione ad eliminare un concorrente dalla sfida competitiva per ritrovarsi in condizione di sostanziale monopolio, con vulnus alle regole della concorrenza. Diversamente, l’eventuale illegittimità del provvedimento comporterebbe il venir meno dei contratti già affidati e la certezza di nuove aggiudicazioni, travolgendo il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti non tempestivamente impugnati.
Quanto al profilo della salute dei pazienti e della regolarità della concorrenza, i vizi dedotti dimostrano al più l’illegittimità oggettiva dell’azione amministrativa, non il vantaggio individuale dell’appellante. L’interesse legittimo non si riduce all’aspirazione allo svolgimento legittimo dell’attività amministrativa.
Il Collegio sottolinea infine la natura d’ufficio del potere di vigilanza ex art. 7 del d.lgs. n. 517 del 1992: la legittimazione riconosciuta per il ricorso avverso il silenzio non implica automaticamente le condizioni soggettive dell’azione di annullamento, poiché le due azioni hanno presupposti e obiettivi diversi. Assorbito l’esame dei motivi di merito, l’appello è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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