Ottemperanza decreto Pinto poteri commissario ad acta e spese compensabili (TAR Puglia n. 211 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, il decreto che ha natura decisoria su diritti soggettivi e che non sia stato opposto nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. acquista efficacia di cosa giudicata. Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato. Il termine per l’adempimento è fissato in 90 giorni, con nomina, in caso di inerzia, di un commissario ad acta. Le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’elevato numero di analoghe statuizioni da eseguire, con riconoscimento delle sole spese vive accessorie e del contributo unificato in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva accolto il ricorso di un soggetto condannando il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma per l’irragionevole durata del processo, oltre alle spese del procedimento liquidate con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato al Ministero, che tuttavia non vi dava esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto impugnato ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Ricorrono pertanto i presupposti per il giudizio di ottemperanza.
Il TAR verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto della Corte d’appello, provvedendo al pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In caso di inerzia, il TAR nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Non è dovuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni di compensazione, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6892 del 2019, secondo cui il TAR può tener conto dell’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire e delle obiettive difficoltà dell’amministrazione. Viene comunque riconosciuto il rimborso delle spese vive accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza e del contributo unificato, da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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