Silenzio sul procedimento di VIA e perentorietà dei termini procedimentali (TAR Puglia n. 588 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è titolare di un obbligo giuridico di provvedere sull’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006. I termini procedimentali previsti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, come espressamente qualificato dall’art. 25, comma 7. Il loro superamento integra silenzio-inadempimento e legittima il ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. L’eccesso di istanze in carico all’Amministrazione non giustifica l’inerzia, perché una diversa lettura condurrebbe a una interpretatio abrogans delle norme sui termini. Il parere negativo della Soprintendenza è atto endoprocedimentale e non conclude il procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in data 17.12.2021 istanza di VIA ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrivoltaico da realizzare in Puglia, con opere di connessione ricadenti in tre comuni. L’istanza viene perfezionata con nota acquisita al protocollo nel luglio 2022, seguita da un primo avviso al pubblico e da un secondo avviso del 22.2.2023.

Decorsi i termini senza alcun provvedimento, la società propone ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento, con nomina sin d’ora di un Commissario ad acta. Si costituiscono il Ministero resistente, il Ministero della Cultura e una società controinteressata, che segnala la sovrapposizione tra il proprio progetto e quello della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal dato pacifico dell’esistenza di un obbligo di provvedere in capo al Ministero e dell’incontestata mancata adozione del provvedimento richiesto, confermata dallo stesso resistente nelle proprie difese. La questione centrale diventa dunque la verifica del decorso dei termini procedimentali.

Il Collegio ricostruisce la sequenza normativa: il progetto rientra tra quelli dell’art. 8, comma 2-bis; dal secondo avviso al pubblico del 22.2.2023 decorrono il termine di trenta giorni per la consultazione ex art. 24, comma 3, quello successivo di trenta giorni per lo schema di provvedimento della Commissione ex art. 25, comma 2-bis e l’ulteriore termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del Direttore Generale. Sono spirati anche i termini suppletivi dell’art. 25, comma 2-quater, previsti per l’esercizio del potere sostitutivo.

Il Tribunale respinge la difesa del Ministero fondata sull’enorme numero di progetti da esaminare e sulla necessità di dare priorità alle istanze di maggiore potenza. Ad avviso del Collegio, aderire a tale ricostruzione comporterebbe una interpretatio abrogans delle previsioni sui termini procedimentali, con elusione di norme che il Legislatore ha espressamente qualificato come perentorie.

Quanto al parere negativo della Soprintendenza, il Collegio lo qualifica come atto endoprocedimentale, privo di attitudine conclusiva del procedimento di VIA. Il ricorso è quindi accolto: il Ministero è condannato a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina sin d’ora del Prefetto di Brindisi quale Commissario ad acta per l’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono compensate tra le restanti parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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