Dissesto dell’ente locale e ottemperanza: il giudizio esecutivo si estingue (C.G.A.R.S. n. 140 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale determina l’estinzione d’ufficio del giudizio di ottemperanza pendente, ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Il giudizio di ottemperanza costituisce, in tale prospettiva, un giudizio esecutivo individuale, concorrente con la procedura pubblicistica di esecuzione collettiva del dissesto. In caso di concorso tra le due modalità satisfattorie prevale la funzione della procedura di dissesto, preordinata alla tutela della par condicio creditorum e degli interessi pubblici dell’ente. L’inserimento del credito nella massa passiva assicura la sostanziale realizzazione del diritto, con esclusione della violazione dell’art. 6 § 1 CEDU e dell’art. 1 Protocollo n. 1.
Il Fatto
Il consorzio appellante aveva ottenuto dal Tribunale civile una sentenza di condanna del Comune al pagamento di una somma superiore a € 1.300.000,00. Non essendo intervenuto l’adempimento, il consorzio aveva proposto ricorso per ottemperanza innanzi al T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania.
Nelle more, l’ente veniva dichiarato in dissesto con delibera del 12 dicembre 2018. Il T.a.r., accogliendo l’eccezione comunale, dichiarava l’estinzione del giudizio con inserimento dell’importo dovuto, a titolo di capitale, accessori e spese, nella massa passiva. Il consorzio impugnava la pronuncia lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 248, commi 2 e 4, d.lgs. n. 267/2000, mancata nomina del commissario ad acta, lesione del principio di effettività della tutela e del diritto all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria recente sentenza n. 21 del 9 gennaio 2023, dichiarando di conformarsi ai principi ivi enunciati, e ricostruisce il rapporto tra giudizio di ottemperanza e procedura di dissesto. L’art. 248, comma 2, d.lgs. n. 267/2000 dispone che le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione o questa sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto. Il credito azionato, sorto prima del 31 dicembre dell’anno precedente a quello del bilancio rispetto al quale è intervenuto il dissesto, rientra nell’ambito oggettivo di applicazione della norma e nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.
L’appellante obietta che la norma riguarderebbe solo istituti dell’esecuzione civile, non essendovi in ambito amministrativo una vera opposizione all’esecuzione né alcun pignoramento. La Corte non segue questa lettura: il richiamo alla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 1998 conferma che la preclusione opera anche quando il creditore agisca innanzi al giudice amministrativo con l’ottemperanza, non potendo il giudice adottare misure satisfattorie in violazione della par condicio creditorum. Il dissesto è assimilato, quanto alla funzione, alle procedure concorsuali: regolamenta il dispiegarsi della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ. quando l’obbligazione non sia stata adempiuta.
Il Collegio valorizza la sentenza Corte cost. n. 186 del 2013, secondo cui le disposizioni processuali che determinano l’estinzione dei giudizi pendenti sono legittime se controbilanciate da disposizioni sostanziali che garantiscano la realizzazione dei diritti per altra via. La procedura di dissesto realizza proprio tale bilanciamento, assicurando il soddisfacimento dei crediti, e l’organo straordinario può essere sostituito in caso di inerzia ai sensi dell’art. 254, comma 8, d.lgs. n. 267/2000. Quanto alla CEDU, la Corte richiama la pronuncia del 24 settembre 2013, che ha ritenuto legittimo lo scopo di parità di trattamento tra creditori, censurando solo tempistiche oltremodo prolungate, evenienza qui esclusa.
Né rileva che il credito sia assistito da sentenza definitiva: nella procedura concorsuale l’accertamento giurisdizionale non incide sull’an della procedura né sulla prelazione. L’ammissione al passivo del credito, comunicata dalla Commissione straordinaria e non contestata, conferma la legittimità dell’estinzione, escludendo la necessità di un commissario ad acta. Le censure ulteriori, compresa la richiesta subordinata di sospensione, sono quindi respinte e la sentenza impugnata confermata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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