Accesso agli atti edilizi del confinante e vicinitas quale interesse concreto (TAR Sicilia n. 1876 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas attribuisce al proprietario del fondo confinante con quello su cui siano state realizzate nuove opere edilizie un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo, al fine di verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere al medesimo. Tale posizione è qualificata e differenziata e non può essere considerata meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa. Essa è pertanto idonea, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta. Il Comune, in caso di silenzio sull’istanza, è tenuto all’ostensione dei documenti nei termini fissati dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di due immobili adiacenti e confinanti con un terreno di proprietà dei controinteressati, eredi del dante causa. Su quel lotto, a partire da maggio 2023, sarebbero stati realizzati interventi edilizi consistenti nello scarico di materiale di risulta e nella formazione di cumuli, secondo la prospettazione dell’istante destinati a simulare muretti a secco e ubicati a distanza inferiore al minimo legale. La ricorrente ha rappresentato che i materiali insistono in area vincolata, peggiorano lo stato manutentivo del fondo e sono appoggiati alla parete perimetrale del proprio immobile.
Dopo reiterate segnalazioni rimaste prive di riscontro e in assenza di atti repressivi dell’abuso edilizio, la ricorrente ha inoltrato nel novembre 2023 un’istanza di accesso per ottenere copia dei titoli abilitativi, delle comunicazioni dei proprietari, degli atti degli enti competenti, dei provvedimenti repressivi e delle eventuali comunicazioni alla Procura. Il Comune non ha riscontrato l’istanza. La ricorrente ha quindi agito ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il thema decidendum attiene alla sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire della ricorrente, posto che il Comune e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio. Il Tribunale verifica anzitutto la regolare notificazione del ricorso ai controinteressati, desunta dalle cartoline di ricevimento prodotte in giudizio.
La richiesta di accesso è meritevole di accoglimento in ragione della titolarità, in capo alla ricorrente, di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, atteggiata a interesse concreto e attuale rispetto alla documentazione richiesta. L’istante è proprietaria di due terreni confinanti con quello interessato da possibili abusi, dei quali chiede la repressione.
Il percorso argomentativo si fonda sul requisito della vicinitas. La giurisprudenza richiamata dal Collegio è concorde nel riconoscere che tale requisito conferisce un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti del procedimento abilitativo delle attività edilizie del confinante, onde verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere. Al proprietario del fondo vicino spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche. Tale posizione è qualificata e differenziata, non meramente emulativa né preordinata a un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, e risulta sufficiente ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990.
A sostegno il Collegio richiama TAR Salerno, Sez. II, n. 761 del 2022 e TAR Potenza, Sez. I, n. 768 del 2021. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e condanna il Comune intimato a esibire la documentazione, consentendo l’estrazione di copia previo pagamento degli eventuali diritti di segreteria, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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