Silenzio sull’istanza di compensazione prezzi e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 49 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di certificato di pagamento straordinario volto alla compensazione dei maggiori oneri da aumento dei prezzi dei materiali, previsto dall’art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, la posizione del privato non è di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, poiché l’emissione del certificato scaturisce dall’esercizio di un potere di natura tecnico-discrezionale dell’amministrazione. Ne consegue che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., senza che rilevi la distinzione tra an e quantum della pretesa. Il giudice adito sul silenzio accerta l’illegittimità dell’inerzia e ordina all’ente di provvedere con atto espresso e motivato, ma non può pronunciare sulla fondatezza della pretesa ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., quando residuino valutazioni discrezionali e adempimenti istruttori riservati all’amministrazione.
Il Fatto
Un’impresa individuale, aggiudicataria di un appalto di lavori di manutenzione straordinaria, aveva sottoscritto il contratto nel settembre 2020. Durante l’esecuzione, l’emergenza epidemiologica e le successive situazioni emergenziali avevano provocato un eccezionale incremento dei prezzi dei materiali da costruzione.
Con nota del 30 agosto 2024 l’impresa aveva chiesto al Consorzio Autostrade Siciliane l’emissione di un certificato di pagamento straordinario ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022, quantificando la compensazione in € 54.691,48. L’istanza era rimasta inevasa. L’impresa ha quindi agito per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la declaratoria della fondatezza della pretesa, chiedendo in subordine l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Il Consorzio si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo procedimento applicativo, nonché ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento prezzi. Tale ambito ha ormai portata ampia e generale: è superato l’orientamento che riservava al giudice ordinario le sole questioni di quantificazione.
Nel merito, il Tribunale esclude che la posizione del ricorrente sia di diritto soggettivo. L’emissione del certificato straordinario, pur scaturendo da un obbligo ex lege, presuppone un’attività istruttoria e procedimentalizzata di verifica dei presupposti del beneficio economico. Si tratta dunque di un potere di natura tecnico-discrezionale, con la conseguenza che il privato può avvalersi dei rimedi tipici di tutela dell’interesse legittimo, compreso quello degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Quanto all’obbligo di provvedere, il Collegio richiama l’art. 2 della legge n. 241/1990 e il principio secondo cui esso sussiste ove il procedimento consegua a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio, dovendo corrispondere a una situazione soggettiva protetta. L’obbligo di dare risposta al richiedente opera anche quando l’istanza sia non accoglibile o manifestamente infondata, dovendo in tal caso l’amministrazione concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata. Sul punto richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 5 del 2022.
Il passaggio decisivo riguarda i poteri del giudice. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., la pronuncia sulla fondatezza della pretesa è ammessa solo per attività vincolata o quando non residuino margini di discrezionalità né adempimenti istruttori. Poiché nella specie l’amministrazione è chiamata a valutazioni tecnico-discrezionali, il giudice deve limitarsi ad accertare la perdurante inerzia, senza verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza. Le difese di merito del Consorzio sono pertanto irrilevanti rispetto all’obbligo di provvedere, che resta inadempiuto.
Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati: è dichiarata l’illegittimità del silenzio e il Consorzio è condannato a pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inottemperanza, la parte potrà presentare istanza ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm. per la nomina di un commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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