Autotutela ex art. 823 c.c. solo per beni a effettiva destinazione pubblica (TAR Trentino-Alto Adige n. 3 del 10.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela esecutiva previsto dall’art. 823, secondo comma, cod. civ. presuppone il previo accertamento della natura demaniale o patrimoniale indisponibile del bene. Per i beni non appartenenti al demanio necessario, la mera presenza di un atto amministrativo di destinazione al patrimonio indisponibile non è sufficiente: occorre anche l’effettiva e attuale destinazione del bene a pubblico servizio. In difetto di tale requisito, l’amministrazione non può ricorrere al recupero autoritativo, ma solo alla tutela privatistica, mediante azioni possessorie o rei vindicatio ex art. 948 cod. civ. L’ordinanza di rilascio adottata in carenza dei presupposti è illegittima per violazione di legge e va annullata.

Il Fatto

La ricorrente gestiva da circa quarant’anni un immobile adibito a chiosco-bar, dapprima in forza di un contratto di locazione con il Comune e poi sulla base di una concessione rilasciata dalla Provincia e rinnovata nel tempo. L’immobile, intavolato nel demanio pubblico ramo acque, veniva scorporato con delibera della Giunta provinciale e ricondotto al patrimonio disponibile, quindi venduto al Comune di Bolzano.

Il Comune, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento e dopo il diniego della società di stipulare un accordo per l’uso breve dell’immobile, adottava l’ordinanza di rilascio ex art. 823, secondo comma, cod. civ., imponendo la riconsegna entro il termine fissato. La società impugnava l’ordinanza e la delibera provinciale di sdemanializzazione davanti al TAR, che in sede cautelare accoglieva l’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza congiunta di differimento dell’udienza. Le parti si erano limitate a richiamare genericamente la pendenza di trattative conciliative, senza documentarne la serietà: difettano quindi i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.

Nel merito, il primo motivo assume carattere assorbente. Il potere di polizia demaniale presuppone il previo accertamento della natura demaniale o patrimoniale indisponibile del compendio. Per i beni estranei al demanio necessario, la determinazione amministrativa di destinazione non è dirimente: occorre l’effettiva e attuale destinazione a pubblico servizio. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui la res pubblica assume il regime dei beni patrimoniali indisponibili solo in presenza di un espresso atto di destinazione e, congiuntamente, dell’effettivo impiego per il servizio (Cass. civ. Sez. Un. n. 6019 del 2016; Cons. Stato Sez. IV n. 513 del 2019; Cass. civ. Sez. Un. n. 14685 del 2006).

Nel caso concreto il compendio era stato sdemanializzato e ricondotto al patrimonio disponibile provinciale, mentre il Comune lo aveva classificato come bene indisponibile. Da tale delibera emerge però che il bene non ha una vocazione ontologica al pubblico interesse: l’acquisizione è preordinata a fornire un servizio alla cittadinanza e a utilizzare l’immobile come strumento per finalità pubbliche. Manca inoltre la destinazione effettiva, perché l’area è ancora usata come chiosco-bar e i servizi igienici non sono stati realizzati.

Il Collegio supera le difese del Comune: la pregressa demanialità e il parere dell’Ufficio demanio idrico non bastano, perché la Provincia ha riconosciuto la cessazione della funzione pubblica. La condizione che subordina la vendita alla destinazione a finalità pubbliche conferma che il bene non riveste intrinsecamente tale funzione. Irrilevante è anche la collocazione in zona di verde pubblico, non potendosi dedurre da essa l’automatica appartenenza al patrimonio indisponibile. Dirimente è invece il trattamento di altro immobile della stessa zona, sdemanializzato dal Comune in considerazione dell’attività commerciale svolta.

Difetta dunque il requisito della destinazione effettiva e attuale a pubblico servizio: l’ordinanza è illegittima per violazione di legge e viene annullata, con la precisazione che la carenza di potere in concreto integra un’ipotesi di annullabilità. Le spese seguono la soccombenza verso il Comune; sono compensate verso la Provincia, mera cedente dell’area.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 948 c.c.

Tutte le 77 sentenze sull'art. 948 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *