Annullamento in autotutela del permesso in sanatoria e garanzie partecipative (TAR Puglia n. 1428 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in sanatoria è illegittimo quando si fondi su un documento che, pur acquisito dall’Amministrazione, non sia stato opposto al privato nel corso del procedimento: la mancata ostensione integra violazione delle garanzie partecipative e impedisce al destinatario di contraddire sugli elementi posti a base dell’esercizio del potere. La motivazione è inoltre carente quando il provvedimento non richiami puntualmente il documento decisivo e quando gli accertamenti di polizia giudiziaria, riferendosi allo stato attuale degli immobili, non siano idonei a dimostrare la falsa dichiarazione relativa alla destinazione dell’immobile al momento del rilascio del titolo. Il giudicato formatosi nei confronti di altri ricorrenti non produce effetti nel giudizio promosso da chi vanti un autonomo diritto reale sugli immobili incisi.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 398 del 10.8.2022, con cui il Comune ha annullato in via di autotutela il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2012 per immobili dichiarati strumentali all’esercizio di attività agricola. L’Amministrazione ha fondato l’iniziativa su un verbale della Guardia di Finanza che aveva rilevato lo svolgimento, in epoca anteriore al titolo, di un’attività ricettiva extra alberghiera in luogo della dedotta destinazione agricola.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione, per illegittimità derivata, all’ordinanza di demolizione n. 1 del 10.3.2025. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse, non essendo la ricorrente proprietaria degli immobili, la mancata impugnazione dell’ingiunzione da parte degli attuali proprietari e il giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva respinto il ricorso di costoro avverso il medesimo annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La ricorrente conserva legittimazione e interesse nella qualità di usufruttuaria del fabbricato e di proprietaria di uno dei terreni, tutti incisi dal provvedimento di annullamento. La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione da parte dei figli non esclude il titolo della ricorrente a insorgere, quale titolare di diritti reali pregiudicati dall’ingiunzione.

Quanto al dedotto giudicato, il Tribunale rileva che esso riguarda la posizione di altri e diversi ricorrenti, ciò che esclude effetti diretti nel presente giudizio. Richiama il principio secondo cui il giudicato “esterno” presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti (Cons. Stato, Sez. III, n. 4576 del 2022).

Nel merito, il Collegio ritiene di rivedere le conclusioni della precedente sentenza, resa in forma semplificata. All’esito dell’istruttoria è emerso che l’elemento probatorio su cui il Comune ha essenzialmente fondato l’autotutela, a dieci anni dal rilascio del titolo, è un depliant pubblicitario del 3.5.2012 riguardante l’affitto di una villa.

Il documento, pur allegato al giudizio, non è stato opposto alla ricorrente ai fini dell’adozione del provvedimento. La ricorrente non ha potuto prendere posizione sull’attendibilità del depliant né sulla sua riferibilità al compendio immobiliare. L’omissione determina l’aperta violazione delle garanzie partecipative.

La mancanza di puntuali riferimenti al depliant nel tessuto motivazionale inficia inoltre l’esercizio del potere per carenza della motivazione. Gli accertamenti contenuti nel verbale della Guardia di Finanza, di per sé considerati, non sono idonei a dimostrare la falsità della dichiarazione sulla destinazione dell’immobile al momento del rilascio del titolo: essi riguardano in via esclusiva lo stato attuale degli immobili, senza riferimento allo stato dei luoghi nel 2012.

Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto accolti, con annullamento degli atti impugnati e salvezza dei successivi provvedimenti dell’Amministrazione. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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