Prelazione artistica del Comune tardiva e vincolo culturale non retroattivo (TAR Toscana n. 2011 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di prelazione artistica riconosciuto agli enti territoriali ai sensi degli artt. 59-62 d.Lgs. n. 42/2004 è soggetto a termini perentori che decorrono dalla denuncia del trasferimento del bene culturale, non dall’apposizione del vincolo. Il vincolo culturale apposto in epoca successiva all’alienazione tra privati non retroagisce e non travolge i trasferimenti già perfezionati, né consente all’amministrazione di far decorrere ex novo i termini per l’esercizio dello ius prelationis. L’iniziativa comunale che assume la decorrenza dei termini dal momento dell’imposizione del vincolo, sul presupposto di non aver mai ricevuto la denuncia, è pertanto illegittima. La prelazione esercitata su un atto dispositivo anteriore al vincolo difetta del proprio presupposto e deve essere annullata.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Comunale di un ente locale toscano ha esercitato il diritto di prelazione su un immobile di interesse storico-artistico, già fortificazione militare, che essa aveva acquisito da un privato a seguito di precedente trasferimento dall’Agenzia del Demanio. Deduce la violazione della disciplina del codice dei beni culturali e la tardività dell’iniziativa comunale.

La ricorrente sostiene che la vendita era ormai perfezionata quando è stato imposto il vincolo culturale e che l’ente locale avrebbe dovuto esercitare la prelazione nei termini decorrenti dalla denuncia del trasferimento. Si sono costituiti il Comune, il Ministero della Cultura e l’Agenzia del Demanio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo: gli artt. 59-62 d.Lgs. n. 42/2004 disciplinano la prelazione artistica quale facoltà dell’amministrazione di acquistare il bene alienato a titolo oneroso, da esercitarsi mediante notifica all’alienante e all’acquirente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della denuncia. Quando lo Stato rinuncia, la facoltà si trasferisce all’ente interessato, che adotta il provvedimento e lo notifica entro lo stesso termine.

Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso: l’interesse a impugnare sorge già dall’adozione della delibera consiliare, organo competente a esercitare la prelazione, mentre la successiva determina dirigenziale ha natura meramente esecutiva, come chiarito da TAR Veneto, sentenza del 17.05.2023, n. 661. Richiama quindi Cons. Stato, sez. VI, n. 3209 del 29.05.2012 sull’assenza di obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, di iniziativa privata.

Nel merito, il Collegio esclude che ricorra l’ipotesi di prelazione tardiva legittima, perché alla data della delibera erano decorsi tutti i termini dell’art. 62 d.Lgs. n. 42/2004. Né può invocarsi l’omessa denuncia: i beni erano inizialmente di proprietà statale e fu proprio l’Agenzia del Demanio a trasferirli al dante causa della ricorrente, previa notifica all’Ente Parco. Spettava all’amministrazione statale la denuncia agli altri organi interessati, stante la prevalenza del potere statale su quello dell’ente territoriale, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 261 del 14.01.2022.

Il punto centrale è la non retroattività del vincolo: esso è stato apposto con decreto del 22 dicembre 2022, cinque anni dopo il trasferimento tra privati, e non può travolgere gli atti compiuti in epoca antecedente, gravando su un diritto di proprietà già legittimamente acquisito. È pertanto illegittima l’iniziativa comunale che fa decorrere i termini dall’apposizione del vincolo.

Ad abundantiam, il Collegio rileva che una recente sentenza dello stesso Tribunale ha annullato il vincolo per vizi procedurali, con la conseguenza che l’atto di prelazione fondato su quel vincolo non trova più ragione giustificativa. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati, assorbimento delle altre censure e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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